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Obbligo di comunicazione PEC al RI: ordini ed elenchi

da | Set 25, 2020 | Aggiornamenti

Obblighi in materia di domicilio digitale

Con l’obiettivo di implementare il sistema digitalizzato per la comunicazione tra operatori economici e Pubblica Amministrazione, l’art. 37 del “decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020), in vigore dal 17 luglio 2020, ha ridefinito il sistema sanzionatorio relativo agli obblighi di comunicazione del domicilio digitale vigenti in capo ad imprese e professionisti. Tali soggetti dovranno provvedere dunque alla comunicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 1° ottobre 2020, pena l’applicazione di sanzioni fino ad un massimo di 2.064 euro.

Il “domicilio digitale” e la procedura per la comunicazione

Per “domicilio digitale” deve intendersi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione dell’indirizzo da parte delle imprese può essere effettuata, in esenzione da oneri, bolli e diritti, tramite il servizio digitale accessibile via web ipec-registroimprese.infocamere.it, utilizzando la firma digitale del legale rappresentante.

Obblighi e sanzioni per le società

A decorrere dal 2009, è stato introdotto l’obbligo di comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), per la sua iscrizione nel Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria:

  • società di persone e società di capitali, incluse le società in liquidazione,
  • società semplici,
  • cooperative in qualsiasi forma costituite,
  • società consortili
  • sedi secondarie di società straniere.

NOTA BENE – Per i soggetti che non adempiono ai predetti obblighi entro il 1° ottobre 2020, sarà applicabile la sanzione pari al doppio di quella prevista dall’art. 2603 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro) quindi da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro.

Obblighi e sanzioni per le ditte individuali

A decorrere dal 2012, il medesimo obbligo è stato esteso anche in capo alle imprese costituite sotto forma di ditte individuali.

Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte, alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, in caso di inadempimento, sarà applicabile, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, la sanzione pari al triplo di quella prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro) quindi da un minimo di 30 ad un massimo di 1.548 euro.

Imprese di nuova costituzione

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale vige anche in capo alle imprese di nuova costituzione, le quali dovranno indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione presso il Registro Imprese.

OSSERVA – In caso di inadempienza, tuttavia, non saranno applicabili le suddette sanzioni pecuniarie, bensì la sospensione della domanda di iscrizione fino ad integrazione della stessa.

Attribuzione d’ufficio

Nell’ottica di semplificazione perseguita dal Legislatore, l’ufficio del Registro Imprese provvederà ad assegnare un nuovo indirizzo digitale, consultabile sul portale INI-PEC www.inipec.gov.it nei seguenti casi:

  • inadempienza da parte dei soggetti obbligati;
  • se nel corso della vita della società, il domicilio precedentemente comunicato dovesse risultare inattivo (in tal caso, il soggetto interessato riceverà preventivamente l’invito ad adempiere da parte del Conservatore entro 30 giorni, trascorsi i quali si procederà con l’attribuzione d’ufficio).

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