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Gli Indici di affidabilità fiscale e l’adeguamento

da | Nov 6, 2020 | Aggiornamenti

Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • Indicatori elementari di affidabilità;
  • Indicatori elementari di anomalia.

Indicatori elementari di affidabilità

Indicatori che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento. Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10.

Indicatori elementari di anomalia

Indicatori di grave incongruenza e indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere “anomalo” rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento.  Il loro valore varia da 1 a 5.

NOTA BENE – Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10. I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

Affidabilità Regime premiale
Maggiore o uguale a 8
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2021.
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2019.
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2020, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2021 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.
  • Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva.
Maggiore o uguale a 8,5
  • Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Maggiore o uguale a 9
  • Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2020. La documentazione è reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate.

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

L’adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.

L’adeguamento agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio e in alcuni casi non è nemmeno conveniente.

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