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Lotteria degli scontrini

da | Dic 1, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

La lotteria dei corrispettivi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), è rimasta inattuata per effetto di una serie di rinvii, da ultimo disposti a causa dell’emergenza Covid-19. L’avvio della lotteria è stato quindi differito dal decreto Rilancio n. 34/2020 al 1° gennaio 2021. Il nuovo calendario è reso disponibile sul sito Il nuovo calendario è stato anticipato sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Il concetto di fondo è semplice: stimolare il consumatore a richiedere il rilascio del documento commerciale, rendendolo – opportunamente integrato come vedremo nel seguito – il titolo per partecipare ad una lotteria nazionale. Tra tutti i documenti commerciali partecipanti, infatti, saranno estratti a sorte dei premi in denaro.

Inoltre, quale ulteriore stimolo per l’utilizzo della moneta elettronica, i documenti commerciali, il cui pagamento avviene mediante POS, carta di credito, ecc.., avranno maggiori probabilità di vincita partecipando alle estrazioni aggiuntive.

ATTENZIONE! – i pagamenti elettronici potranno avvenire anche tramite le apposite App di pagamento disponibili sui principali store, ma dal meccanismo rimangono esclusi tutti gli acquisti effettuati nell’ambito dell’e-commerce.

Cosa fare per partecipare alla lotteria degli scontrini

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Per partecipare alla lotteria degli scontrini, il consumatore dovrà preventivamente munirsi del codice lotteria acquisibile mediante il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, dove, a partire dal mese di dicembre 2020, nell’area pubblica del portale sarà attiva la sezione PARTECIPA ORA.

Il codice lotteria è associato al codice fiscale, ma quest’ultimo rimarrà anonimo nelle transazioni, così da rispettare la normativa in materia di privacy.

Ogni volta che si intende partecipare alla lotteria, il consumatore dovrà esibire all’esercente il codice lotteria. Quest’ultimo lo registrerà e, a fronte dell’acquisto effettuato, emetterà dei biglietti virtuali.

La spesa minima per la partecipazione è pari ad 1 euro, fino ad un massimo di 1.000 euro, corrispondenti a 1.000 ticket.

Per le frazioni di euro, verranno emessi nuovi ticket per le frazioni di euro superiori a 0,49 centesimi.

Esempio: A fronte di una spesa di 1,15 euro, verrà emesso un solo ticket. Al contrario, qualora la spesa sia pari a 1,56 euro, al consumatore verranno riconosciuti due ticket.

Premi ed estrazioni

Per i pagamenti effettuati in contanti, gli eventuali premi spetteranno solo al consumatore finale. In tal caso, egli potrà partecipare:

all’estrazione settimanale

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con in palio 7 premi da 5.000 euro ciascuno;

all’estrazione mensile

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con in palio 3 premi da 30.000 euro ciascuno;

all’estrazione annuale

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che prevede un premio di 1 milione di euro.

Per i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili, gli eventuali premi spetteranno sia al consumatore finale che all’esercente. In particolare:

per l’estrazione settimanale

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sono previsti 15 premi da 25.000 euro per il consumatore e da 5.000 euro per l’esercente;

per l’estrazione mensile

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sono previsti 10 premi da 100.000 euro per il consumatore e da 20.000 euro per l’esercente;

l’estrazione annuale

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potrà dar diritto ad un premio di 5 milioni di euro per il consumatore finale e di 1 milione di euro per l’esercente.

Sulla base delle notizie riportate ad oggi sul portale, il calendario fissato dovrebbe seguire le fasi sotto indicate:

Le estrazioni mensili

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prendono il via a febbraio (per gli acquisti relativi al mese di gennaio);

le estrazioni settimanali

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iniziano a giugno (settimana che va dal 31 maggio 2021 al 6 giugno);

la prima estrazione annuale

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si terrà a inizio del 2022.

I vincitori riceveranno comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, via PEC, SMS, e-mail o instant messaging, sulla base dei dati comunicati sul portale.

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni. Non sarà necessario conservare i documenti commerciali.

La normativa prevede che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Obblighi e sanzioni per gli esercenti

Per non incorrere nelle sanzioni sovra richiamate, l’esercente dovrà porsi nelle condizioni “tecniche” di poter far partecipare i propri clienti che lo desiderassero alla lotteria dei corrispettivi.

Ciò, ai sensi di quando disposto con il Provvedimento 248558/2020, comporta innanzitutto l’obbligo di adeguare i Registratori Telematici entro il 31 dicembre 2020 in modo tale da predisporli per:

  • l’inserimento del codice lotteria;
  • la trasmissione dei dati necessari ai fini della lotteria.

I dati da trasmettere saranno contenuti in un file xml generato dal RT (o dai Server RT) o mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione deve avvenire a partire dal giorno di emissione del documento commerciale ed entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

NOTA BENE – I file scartati non consentiranno di partecipare alla lotteria degli scontrini.

 

 

 

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