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Bonus pubblicità 2021

da | Gen 18, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, ha previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, tra cui il bonus pubblicità istituito dall’articolo 57-bis del DL n.50/2017.

In particolare, per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Sono state apportate le seguenti modifiche:

  • Investimenti effettuati, anche non incrementali È stato eliminato il requisito dell’approccio incrementale. La base di calcolo del credito d’imposta si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2021.
  • Misura del credito è pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.
  • Esclusione dall’ambito applicativo degli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • i lavoratori autonomi, compresi i professionisti;
  • gli enti non commerciali.

OSSERVA – Non essendo più richiesto il requisito incrementale rispetto all’anno precedente, possono accedere all’agevolazione anche:

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020,
  • i soggetti che nell’anno 2020 non hanno effettuato investimenti pubblicitari,
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.

Procedura di accesso all’agevolazione

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare apposita domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In particolare, i soggetti interessati devono presentare:

  • la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta (serve come prenotazione) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati a dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

La Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta (serve come “prenotazione”) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.

La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Indicazione del credito

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

Utilizzo del credito

 Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e del credito fruibile.

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