Premessa
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), è in vigore un nuovo regime IVA di favore caratterizzato dall’esenzione IVA fino al 31.12.2022 per le cessioni aventi ad oggetto:
- la strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse;
- i vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Tra gli altri, anche tali beni erano già stati oggetto di agevolazione ad opera del Decreto Rilancio, che, dopo una prima fase transitoria di esenzione IVA, ha disposto l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% per i beni specificatamente indicati nella norma. La nuova norma, quindi, dispone una deroga fino al 31.12.2022 all’aliquota del 5%, a favore dell’esenzione. Per gli altri beni di cui al Decreto Rilancio continuerà invece ad applicarsi l’aliquota del 5% già dall’1.01.2021.
Le novità della Legge di bilancio 2021: esenzione Iva fino al 2022
L’art. 1, comma 452 e comma 453, della L. 30.12.2020 n. 178 (S.O. n. 46 G.U. 30.12.2020 n. 322, Legge di Bilancio 2021) ha disposto un regime temporaneo di esenzione IVA fino al 31.12.2022 per:
- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
OSSERVA – Quest’ultima disposizione si applica con decorrenza retroattiva, a decorrere dal 20 dicembre 2020 (per consentire l’applicazione del regime di favore anche per i primi acquisti di vaccini immessi sul mercato durante gli ultimi giorni dell’anno 2020), mentre la prima trova applicazione dall’1.01.2021.
Con riferimento alla definizione di strumentazione per la diagnostica Codiv-19, trattasi di:
- Tamponi molecolari;
- Test rapidi antigenici;
- Test sierologici.
Il Decreto Rilancio: aliquota del 5% dal 2021
La disposizione introdotta dal Decreto Rilancio, invece, ha carattere definitivo, in quanto interviene direttamente in modifica della tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633. La norma introduce un elenco tassativo di beni per cui, dopo una prima fase transitoria di esenzione IVA in vigore fino al 31.12.2020, trova applicazione a regime l’aliquota IVA del 5% a partire dall’1.01.2021.
Le prestazioni di servizi strettamente connessi
Con riferimento alle prestazioni di servizi strettamente connesse, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 15 ottobre 2020 n. 26/E, ha precisato che l’imposta si applica con la stessa aliquota (o in esenzione) prevista per la cessione dei beni, prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, ovvero acquisiti mediante locazione finanziaria, noleggio e simili.
Ad oggi, in assenza di ulteriori chiarimenti, si ritiene che quanto sopra detto possa trovare applicazione anche per le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Coordinamento tra le due disposizioni
Tipologia di bene: | Fino al 31.12.2020 | Dall’1.01.2021 |
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; |
esente IVA | Aliquota del 5% |
tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori, laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; |
esente IVA | Aliquota del 5% |
aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; |
esente IVA | Aliquota del 5% |
mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; |
esente IVA | Aliquota del 5% |
termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; |
esente IVA | Aliquota del 5% |
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. |
esente IVA | esente IVA fino al 31.12.2022, poi si applica l’aliquota IVA del 5% |
Vaccini anti Covid-19 |
esente IVA dal 20.12.2020 fino al 31.12.2022, poi si applica l’aliquota IVA del 5% |
Aliquota “zero” ed effetti sulla detrazione
Sia l’esenzione precedentemente disposta dal Dl Rilancio che quella più recentemente introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, vengono definite ad “aliquota zero”, in quanto, come precisato dallo stesso Legislatore, l’azzeramento dell’aliquota non produce effetti sul pro-rata di detraibilità IVA sugli acquisti.
Natura dell’operazione esente e imposta di bollo
Ai fini dell’emissione della fattura e di tutti gli adempimenti IVA relativi, trattandosi di operazione esente, secondo le indicazioni fornite da Assosoftware, nel file XML della e-fattura occorrerebbe indicare l’operazione in corrispondenza del codice N4; ciò consentirebbe oltretutto che l’operazione confluisca correttamente e automaticamente nella Dichiarazione IVA e negli altri adempimenti periodici.
RICORDA – Trattandosi di operazione esente, per il principio di alternatività IVA/imposta di bollo, per le fatture di ammontare superiore a 77,47 euro è necessario scontare l’imposta di bollo di € 2,00.
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