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Ultimi aggiornamenti

da | Apr 2, 2021 | Aggiornamenti

Agevolazioni e incentivi

Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).
Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo da presentarsi a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

Emergenza Coronavirus

L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid

Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole, contenute nel D.L. 1 aprile 2021, n. 44 , per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle vigenti disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge, e di alcune misure già previste dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

  1. l’applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione. Le attività della ristorazione potranno quindi proseguire solo con vendita d’asporto e a domicilio;
  2. l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  3. la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, con le limitazioni già vigenti. Tale spostamento è invece vietato in zona rossa. Resta confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.

Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il provvedimento ha:

  • introdotto l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • previsto l’esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • disposto la proroga al 31 luglio 2021 di alcune norme in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria;
  • esteso agli enti del Terzo settore (Onlus, OdV ed Aps) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • previsto lo svolgimento in presenza dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale (anche in zona rossa), dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Agevolazioni sugli immobili

Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020

Con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, slitta al 15 aprile 2021.

Destinatari della proroga sono, in particolare, i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2 , del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico

Nella nuova sezione Approfondimenti del sito dell’Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di asseverazione e computo metrico. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.
Relativamente all’asseverazione per il Superbonus 110% l’ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata attraverso il portale dedicato, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l’ecobonus “ordinario”, invece, l’asseverazione non va inviata all’ENEA ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.
In tema di computo metrico l’ENEA precisa che è da allegare il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo. 

No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021, ha chiarito che per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non essendo definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.

Iva e adempimenti

Rinvio al 1° ottobre 2021 per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT

Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente adeguamento dei registratori telematici.

A seguito dell’ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 6.0”, e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.

La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, manifestate provenienti dalle associazioni di categoria, e dall’altro del fatto che l’art. 1, comma 10 , del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.

Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

Agevolazioni e incentivi

Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.
La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.

Riscossione

Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro

Il “Decreto Sostegni” prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Agevolazioni alle imprese

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020

È stato adottato il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Fatture elettroniche e adempimenti

Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture

Il “Decreto Sostegni” ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d’imposta 2019.

L’adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell’emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Rispetto a quanto anticipato dal MEF con Comunicato Stampa del 13 marzo 2021la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.
Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all’8 aprile 2019).

Riscossione 

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini

Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ (Frequently asked questions)
 in materia di riscossione connessi all’emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021).
In una di queste l’Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).
Anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata. 

Web Tax

Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza

L’art. 5, comma 15, del “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) prevede la proroga del versamento dell’imposta sui servizi digitali, che slitta, dal precedente 16 febbraio 2021, al prossimo 16 maggio. La dichiarazione, invece, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (il precedente termine cadeva il 31 marzo).

Dunque, in sede di prima applicazione, i soggetti passivi dovranno provvedere al versamento dell’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 entro il 16 maggio 2021 mentre la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, con la quale fornisce interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge di bilancio 2019.

Tasse e imposte varie

Canone Rai più leggero per bar e alberghi

L’art. 6, commi 56 e 7, del “Decreto “Sostegni” ha previsto la riduzione del 30%, per l’anno 2021, del canone Canone RAI speciale (di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.
In caso di versamento effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto, il bonus è fruibile anche come credito d’imposta, pari al 30% di quanto versato.
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Catasto

Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un’utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.
I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.
servizi gratuiti permettono invece di:

  • conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
  • conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
  • conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.

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