Premessa
L’art. 1 co. 16-27 del DL 25/05/2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23/07/2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 04/09/2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.
Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30/09/2021, termine individuato dal DPCM 07/09/2021.
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12/11/2021 sono state quindi definite:
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29/11/2021 n. 336196:
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita guida.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo i soggetti:
Esclusioni
Il contributo non spetta:
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
Ad esempio, se nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200,00 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 è una perdita di 5.500,00 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12/11/2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:
Contributo massimo
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.
Contributo minimo – Inesistenza
A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).
Non spettanza del contributo
Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
Limiti comunitari
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19/03/2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.
Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.
In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato.
Adempimenti dichiarativi
Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30/09/2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (modello REDDITI 2021).
Il contributo non spetta:
Dichiarazioni integrative
Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30/09/2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30/09/2021.
Presentazione dell’istanza per accedere al contributo
Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istan-za all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29/11/2021 n. 336196.
Contenuto dell’istanza
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:
Aiuti di Stato
Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
Il soggetto richiedente inoltre:
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:
Ricevute
A seguito della presentazione dell’istanza:
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Presentazione di una istanza sostitutiva
È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:
Presentazione della rinuncia
È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo, se erogato.
Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC
Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
Erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Irrilevanza fiscale del contributo
Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:
Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.