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Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali – Individuazione dei limiti di importo per il periodo d’imposta 2021 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

da | Apr 21, 2022 | Aggiornamenti

Premessa

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23/12/2021 n. 1324 (pubblicato sulla G.U. 07/02/2022 n. 31), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quin­­di individuato l’importo mas­­simo detraibile delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022), incrementando gli importi previsti rispetto a quelli degli scorsi anni.

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 06/05/2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­la­zione alla suddetta disciplina.

Con le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 sono stati:

  • “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 06/05/2016 n. 18;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

Obbligo di tracciabilità dall’01/01/2020

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dal­­l’01/01/2020, la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Parametrazione al reddito complessivo dall’01/01/2020

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 1 co. 629 della suddetta L. 160/2019, dall’01/01/2020, le de­tra­zioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

  • per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’im­posta 2021

Il suddetto DM 23/12/2021 n. 1324 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in rela­zio­ne al periodo d’imposta 2021, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscri­zione per la fre­quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Uni­versità non statali:

  • per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in al­le­gato al presente DM e di seguito riportata);
  • in base alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio.

Gli importi recati dal DM 23/12/2021 n. 1324 in relazione all’annualità 2021 sono stati incrementati rispetto a quelli previsti per il 2020 dal DM 30/12/2020 n. 942 (il quale confermava gli importi già previsti per i precedenti periodi d’imposta)

Nello specifico, l’importo massimo detraibile al 19% per il periodo d’imposta 2021 è pari a quanto indicato nella seguente tabella:

AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE

ZONA GEOGRAFICA NORD ZONA GEOGRAFICA CENTRO ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE
Medica 3.900,00 euro

(era 3.700,00 euro fino al 2020)

3.100,00 euro

(era 2.900,00 euro fino al 2020)

2.900,00 euro

(era 1.800,00 euro fino al 2020)

Sanitaria 3.900,00 euro

(era 2.600,00 euro fino al 2020)

2.900,00 euro

(era 2.200,00 euro fino al 2020)

2.700,00 euro

(era 1.600,00 euro fino al 2020)

Scientifico-tecnologica 3.700,00 euro

(era 3.500,00 euro fino al 2020)

2.900,00 euro

(era 2.400,00 euro fino al 2020)

2.600,00 euro

(era 1.600,00 euro fino al 2020)

Umanistico-sociale 3.200,00 euro

(era 2.800,00 euro fino al 2020)

2.800,00 euro

(era 2.300,00 euro fino al 2020)

2.500,00 euro

(era 1.500,00 euro fino al 2020)

L’incremento degli importi massimi detraibili ha riguardato in maggior misura le Regioni del Sud e le Isole (con aumenti fino a 1.100,00 euro), andando in tal modo a ridurre le differenze tra Regioni del Nord e del Sud Italia nell’ambito della stessa area disciplinare dell’Università non statale.

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar­de­gna.

Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master

Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master uni­versi­tari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 23/12/2021 n. 1324, è stata incrementata rispetto a quella prevista fino al 2020, con un aumento maggiore per le Regioni del Sud e le Isole.

Per il periodo d’imposta 2021, la spesa detraibile è quindi pari a:

  • 900,00 euro (era 3.700,00 euro fino al 2020), per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
  • 100,00 euro (era 2.900,00 euro fino al 2020), per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
  • 900,00 euro (era 1.800,00 euro fino al 2020), per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Con riguardo ai master universitari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata (così, da ultimo, la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 25/06/2021 n. 7).

Corsi di perfezionamento

Come chiarito dalle circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7, i mede­simi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di per­fezio­na­men­to, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili previsti dal DM 23/12/2021 n. 1324 deve essere sommato l’ammontare re­la­tivo alla tas­sa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20 – 23 della L. 28.12.95 n. 549.


Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circ. 06/05/2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le mo­di­fiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detra­zio­ne IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla de­trazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto sta­bilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Uni­ver­sità e della Ricerca).

In relazione al periodo d’imposta 2021, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal DM 23/12/2021 n. 1324 sopra esaminato.

Spese sostenute per i test di ammissione

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geo­grafiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente pro­ceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non sta­tali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’univer­sità

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 hanno chiarito che, ai fini della detrazione, oc­corre fare riferi­men­to all’area geo­grafica in cui si svolge il corso.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Uni­ver­­sità site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale.

Frequenza di corsi sia presso università statali che non statali

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università sta­tali che Università non statali, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 hanno chia­rito che:

  • la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
  • le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.

Frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 hanno inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la fre­quenza di corsi di laurea pres­so università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post laurea, oc­cor­re fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è pre­sente il corso di studio uni­versitario e quello post universitario.

Università estere

Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 06/05/2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo mas­simo sta­­­bilito per:

  • la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
  • la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione oc­corre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolari-guida dell’A­gen­zia delle Entrate 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7).

Università telematiche

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università tele­ma­ti­che, la circ. Agenzia delle Entrate 06/05/2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

  • all’area tematica del corso;
  • per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

Corsi di laurea in teologia e scienze religiose

Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Uma­nistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea in teologia presso le Uni­versità Pontificie (circ. Agenzia delle Entrate 06/05/2016 n. 18,
    2.2);
  • laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7).

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplifi­cazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel ca­so in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Corsi di specializzazione in psicoterapia

In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detra­zione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni­versità e della Ricerca (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7).

Istituti tecnici superiori (ITS), conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo circ. 25/06/2021 n. 7) hanno precisato che la detrazione in esame spetta per le spese sostenute per la frequenza, tra l’altro, di:

  • Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 08/07/2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM).

Imposta di bollo

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 04/04/2017 n. 7, 27/04/2018 n. 7, 31/05/2019 n. 13, 08/07/2020 n. 19 e 25/06/2021 n. 7 hanno chiarito che nel limite di spesa indi­viduato dal decreto ministeriale è com­presa anche l’imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo stu­dio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.

Spese rimborsate dal datore di lavoro

Le istru­zioni ai modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022 precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in so­sti­tuzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2022 (punti da 701 a 706) con il codice 13.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata (cfr., da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 25/06/2021 n. 7).

Aggiornamento degli importi detraibili

Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali so­no aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ri­cer­ca.

Spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se so­no sostenute nel­l’in­teresse dei familiari (es. figli), a con­dizione che siano fiscalmente a cari­co ai sen­si del pre­ce­dente art. 12.

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