Premessa
Con il DL 01/03/2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 01/03/2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).
Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 02/03/2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Il DL 01/03/2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27/04/2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28/04/2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29/04/2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15/06/2022 al 15/11/2022.
Ambito soggettivo
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.
Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’01/01/2022.
Entro il 15/11/2022 (prima entro il 15/06/2022), occorrerà:
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15/11/2022, applicando un interesse annuo del 3%.
Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata
Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):
Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:
Proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport
L’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.
Versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 31/07/2022 (in luogo del precedente limite del 30/04/2022) i termini relativi:
Ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/08/2022.
Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:
Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi “edilizi”
Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”.
Quarta cessione per le banche a favore dei correntisti
L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti ires e i titolari di partita iva
L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15/10/2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:
Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:
Superbonus del 110% – Estensione alle sonde geotermiche
L’art. 15 co. 1-bis del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.
Aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano
L’art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Esclusioni
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Credito d’imposta per le imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21/12/2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Credito d’imposta per LE imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 02/05/2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.
Utilizzo dei crediti d’imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
Trattamento fiscale
I suddetti crediti d’imposta:
Credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno
L’art. 14 del DL 17/2022 convertito riconosce fino al 30/11/2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – nuova disciplina dal 2023
L’art. 25-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso:
Modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti di banche e assicurazioni
L’art. 42 co. 1 – 1-ter del DL 17/2022 convertito interviene sul regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 – 4 e 8 – 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. La disposizione è stata modificata nell’iter di conversione nella L. 34/2022.
Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.
Disciplina in vigore
IRES
Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR):
IRAP
Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
Regime transitorio
Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per:
Rinvio della quota deducibile per il 2022
Per effetto del DL 17/2022 convertito, viene rinviata, in quote costanti al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”) la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 (2022, per i soggetti “solari”).
La versione originaria del DL prevedeva, invece, il differimento della quota del 12%, spettante per il 2021: tale modifica avrebbe però avuto effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 02/03/2022 (data di entrata in vigore del DL 17/2022) da parte dei soggetti interessati. La modifica apportata in sede di conversione in legge scongiura tali conseguenze.
Anticipazione al 2022 del 53% della quota deducibile per il 2026
Al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP
Sempre per garantire la suddetta neutralità finanziaria, è stato previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta dal 2022 fino al 2027.
In particolare, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 viene previsto che:
Agevolazioni per i contratti di comodato con profughi dall’ucraina
L’art. 38 co. 1-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce un’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, operante fino al 31/12/2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.
Esenzione da imposta di registro e di bollo
Ai sensi dell’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, gli atti di comodato d’uso gratuito immobiliare scontano l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.
Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se redatti in forma scritta.
In presenza delle condizioni previste dalla norma, la registrazione degli atti di comodato avverrà, fino al 31/12/2022, in esenzione sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo (normalmente dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 4 facciate ai sensi dell’art. 1 o 2 della Tariffa, allegata al DPR 642/72).
Ambito soggettivo e oggettivo
L’agevolazione riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie stipulati a favore di:
Il rinvio, operato dalla norma agevolativa, all’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sembra limitare il campo di applicazione dell’agevolazione ai contratti di comodato immobiliare, anche perché quelli aventi ad oggetto beni mobili non sono soggetti ad obbligo di registrazione se formati per scrittura privata non autenticata o in forma verbale.
L’espressione usata dal legislatore “gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito”, potrebbe suggerire l’esenzione anche per tutti gli atti collegati eventualmente utilizzati per la registrazione del contratto di comodato.
Ambito temporale
L’esenzione è limitata temporalmente, trovando applicazione fino al 31/12/2022.
Definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”
L’art. 28-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, fornisce una definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”, ai soli fini della legge sulle cooperative (L. 31/01/92 n. 59), stabilendo che sono tali le società cooperative:
Rispetto alla definizione di “cooperative edilizie di abitazione” contenuta nel Regolamento del comitato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (decreto Ministero dello sviluppo economico 26/07/2007), la nuova norma prevede espressamente la possibilità per le cooperative edilizie di abitazione di svolgere attività in favore di soggetti terzi non soci (c.d. “mutualità esterna”), in misura strumentale e accessoria rispetto all’oggetto sociale principale e senza fini di speculazione privata.
Fondo nuove competenze – estensione
L’art. 24 del DL 17/2022 convertito ha modificato l’art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro che:
in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.