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DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 24.2.2023 n. 14

da | Mar 17, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 29.12.2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24.2.2023 n. 14, pubblicata sulla G.U. 27.2.2023
n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.

Detrazioni Edilizie – comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per la CESSIONE CREDITO O lo SCONTO IN FATTURA – proroga al 31.3.2023

L’art. 3 co. 10-octies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni, rife­rite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Soppressione della facoltà di optare

Si ricorda che l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

È stata tuttavia prevista una “clausola di salvaguardia” per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).

Interventi edilizi condominiali – comunicazioni degli ammini­stratori di condominio all’agenzia delle entrate – proroga al 31.3.2023

Con l’art. 3 co. 10-novies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi “edilizi” effettuati sulle parti comuni del condominio (con l’indica­zione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini).

Ambito di applicazione

Devono essere comunicati dall’amministratore di condominio i dati delle spese sostenute nel 2022 per:

  • gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale di recupero del patrimonio edilizio, di recupero e restauro della facciata, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle bar­riere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi gli interventi agevolati con il superbonus ex 119 del DL 34/2020);
  • l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immo­bi­le oggetto di ristrutturazione.

Opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo per il superbonus

Devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni

L’art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 31.7.2023.

In sintesi, dunque, fino a tale data sarà possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tra­­mite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

Termine di approvazione dei bilanci 2022

La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

Informativa sulle provvidenze pubbliche – Proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni per l’anno 2023

L’art. 22-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga all’1.1.2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

In tal modo, sono concessi alcuni mesi in più per adempiere all’obbligo informativo.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – pro­roga del termine “lungo” per l’effettuazione degli investi­men­ti prenotati nel 2022

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, con i co. 1-bis e 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, sono stati prorogati:

  • dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” prenotati entro il 31.12.2022;
  • dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle impre­se agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 – proroga del termine per l’utilizzo e comunicazione

L’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativamente al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).

Viene inoltre introdotto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Ulteriore sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

L’art. 3 co. 10-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni “prima casa”.

In particolare, la norma sospende, nel periodo compreso tra l’1.4.2022 ed il 30.10.2023:

  • i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, cioè la norma che disciplina l’agevolazione prima casa sull’acquisto di abitazioni (ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA);
  • i termini previsti dall’art. 7 della L. 448/98 in tema di credito d’imposta sul riacquisto della prima casa.

Ambito oggettivo

In concreto, la sospensione riguarda:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
  • il termine di 1 anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
  • il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
  • il termine di 1 anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’im­posta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Invece, la sospensione non riguarda:

  • il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza. Infatti, in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente;
  • il termine di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto (per successione o donazione, nel caso di specie) di un immobile in corso di costruzione;
  • il termine di 3 anni per l’accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo;
  • i termini previsti dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.

Precedenti sospensioni

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020, come modificato dal DL 183/2020 e dal DL 228/2021, aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.3.2022, i medesimi termini.

Nel complesso, sommando le due sospensioni, i termini di prima casa risultano sospesi per 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23.2.2020 al 30.10.2023).

Effetti delle sospensioni

La sospensione comporta che i termini in questione sono “bloccati”, per il periodo indicato, ma ricominceranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, il 31.10.2023.

Nel caso in cui i termini interessati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, cominceranno a decorrere, dal principio, il 31.10.2023.

Sospensione retroattiva

La sospensione prevista dal DL 198/2022 convertito, decorrendo dall’1.4.2022, è destinata ad avere effetti retroattivi.

Per questo, diversamente da quanto avvenuto in passato, il legislatore ha stabilito che:

  • sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate al 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), emessi per il mancato rispetto dei termini per le agevolazioni “prima casa”;
  • non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione

L’art. 3 co. 10-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie.

Fondo di garanzia per la prima casa

La proroga interviene sull’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, il quale stabilisce, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, che la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori.

Rapporto con il TEG e il TEGM

Viene prorogata anche l’operatività della disposizione, introdotta dall’art. 35-bis co. 1 del DL 144/2022, in base al quale la garanzia fino all’80% della quota capitale è riconosciuta anche quan­do il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.

Pertanto, la previsione opera con riferimento alle domande presentate dall’1.12.2022 al 30.6.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Investimenti in nuovi impianti di colture arboree – Mag­gio­razione della deduzione

Con i co. 1-septies – 1-octies dell’art. 15 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, è stata estesa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 la maggiorazione del 20% della quota deducibile, nell’ambito del reddito d’impresa, delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di col­tu­re arboree pluriennali (quali la vite, l’olivo, i frutti maggiori, gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali), finora prevista per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Sono esclusi dall’agevolazione i costi relativi all’acquisto di terreni.

La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

Estensione della facoltà degli enti LOCALI di deliberare lo stralcio integrale dei ruoli e di applicare istituti alter­nativi alla definizione della lite

L’art. 3-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto che gli enti territoriali possano deliberare, entro il 31.3.2023, l’applicazione delle norme previste per:

  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 – 212) della L. 197/2022);
  • la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 1 co. 213 – 218 della L. 197/2022);
  • regolarizzare il pagamento di rate dovute in relazione ad istituti deflativi (secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022).

Le delibere:

  • acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;
  • entro il 30.4.2023, devono essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per fini statistici.

A seguito della delibera, le liti in cui sia parte un ente territoriale o un suo ente strumentale potranno, alternativamente, essere definite mediante:

  • conciliazione giudiziale;
  • rinuncia agevolata in Cassazione;
  • definizione della lite pendente ex 1 co. 205 della L. 197/2022.

È stato, inoltre, previsto che gli enti territoriali che entro il 31.1.2023 non abbiano deliberato di non annullare i ruoli ex art. 1 co. 222 della L. 197/2022 relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo all’1.1.2023 fino a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2023 possono deliberare:

  • di non aderire allo stralcio dei ruoli ex 1 co. 227 e 228 della L. 197/2022;
  • lo stralcio integrale dei medesimi, applicando la disciplina prevista per l’annullamento dei ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. In tal caso, quindi, l’annullamento riguarderà l’imposta, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni risultanti dal singolo carico.

L’annullamento si perfeziona al 30.4.2023 e fino ad allora è sospesa la riscossione di tali carichi.

I contribuenti possono verificare sul sito istituzionale se l’ente ha deciso di aderire a tale facoltà.

Ulteriore Proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS

Modificando l’art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l’art. 9 co. 3-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale le ONLUS, le associazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Modifiche alla riforma dello sport

Con riguardo al DLgs. 36/2021, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è confermato il differimento all’1.7.2023 del termine iniziale di applicazione della maggior parte delle disposizioni.

In ragione dell’operatività piena della riforma in corso d’anno, con l’art. 16 del DL 198/2022, come modificato in sede di conversione in legge, è stato regolamentato il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo per il 2023. Nello specifico, viene previsto che, per i soggetti che percepiscono redditi diversi dall’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo secondo la nuova disciplina dell’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il 2023 non può superare cumulativamente l’importo di 15.000,00 euro.

In relazione all’abrogazione del vincolo sportivo, viene introdotto un obbligo di adeguamento a carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, entro il 31.12.2023. In caso di inadempimento, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.

Addizionali regionali all’IRPEF per il 2023 in Lazio e Lom-bardia – Differimento dei termini di approvazione

L’art. 3 co. 10-sexies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce il differimento, nelle Regioni in cui sono state indette elezioni alla data del 31.12.2022 (Lazio e Lombardia), di alcuni termini relativi all’approvazione delle aliquote delle addizionali regionali all’IRPEF applicabili all’anno d’imposta 2023.

In particolare, è prevista la proroga:

  • al 31.3.2023, del termine per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’IRPEF;
  • al 13.5.2023, del termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addi­zio­nale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’eco­nomia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

Proroga di termini in materia di concessioni su beni dema­niali

Con l’art. 12 co. 6-sexies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, vengono prorogati dal 31.12.2023 al 31.12.2024 i termini entro cui:

  • conservano efficacia le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e i rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo;
  • conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente, ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;
  • deve essere espletata la procedura competitiva per l’affidamento della concessione su tali beni in presenza di ragioni oggettive d’impedimento.

Diritto al lavoro agile per i lavoratori c.d. “fragili – ulteriore proroga al 30.6.2023

L’art. 9 co. 4-ter del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.3.2023 al 30.6.2023 il diritto per i lavoratori c.d. “fragili” di prestare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working), previsto dall’art. 1 co. 306 – 307 della L. 197/2022. La modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l’adibizione del lavoratore a una diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore dovrà avvenire:

  • senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento;
  • fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli.

Diritto al lavoro agile per lavoratori con figli “under 14” e maggiormente esposti al rischio contagio

L’art. 9 co. 5-ter del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ripristina sostanzialmente quanto previsto dall’art. 90 co. 1 del DL 34/2020, reintroducendo, dal 28.2.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 30.6.2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori:

  • del settore privato con figli “under 14”, anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano ritenuti maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Proroghe in materia di somministrazione di lavoro

L’art. 9 co. 4-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 30.6.2024 al 30.6.2025 l’efficacia della misura in materia di somministrazione di lavoro prevista all’art. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015, laddove si stabilisce che se il contratto tra l’agenzia e l’utilizzatore è a tempo determinato, quest’ultimo può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione ha comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Proroghe per l’isopensione

Con l’art. 9 co. 5-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene modificato l’art. 1 co. 160 della L. 205/2017, prorogando dal 2023 al 2026 la possibilità di accedere alla prestazione di prepensionamento denominata “isopensione” per i lavoratori anziani che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 7 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, anziché nei 4 anni previsti dalla disposizione originaria ex art. 4 co. 2 della L. 92/2012.

Chiusura del programma “cashback

Con riferimento al programma “cashback”, sospeso a partire dall’1.7.2021, con l’art. 3 co. 10-decies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato previsto il termine di deca­denza del 31.7.2023 entro il quale:

  • inviare a PagoPA Spa le informazioni relative a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti (ad es. lacune in merito ai dati identificativi o all’IBAN del conto di accredito);
  • instaurare controversie relative al suddetto programma, concernenti i rimborsi in denaro derivanti da acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

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