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Le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni

da | Mag 5, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

L’Agenzia delle Entrate mette costantemente in atto un’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti per verificare la correttezza dei dati riportati. Con una nuova guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” pubblicata in aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le informazioni sui nuovi servizi di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) che possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni può essere automatico o formale.

Controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente:

  • di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta,
  • oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

ATTENZIONE: Il controllo automatico è effettuato anche sulle “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” – sezione “L’Agenzia scrive”, sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” – sezione “ConsultazioneL’Agenzia scrive”.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

  • con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
  • tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
  • attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione sole se si è optato per tale possibilità.

Controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è invece effettuato in base a quanto prevede l’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Con questo controllo viene verificato che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

La regolarizzazione delle comunicazioni

Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, può comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

Se la comunicazione è emessa a seguito di controllo automatico o formale, può rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati o alle Sezioni di assistenza multicanale (numeri verdi gratuiti). Per ottenere assistenza sulla comunicazione ricevuta è disponibile, inoltre, il servizio telematico “Civis”. Dopo aver fatto l’accesso nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (con le proprie credenziali SPID, la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi), bisogna selezionare la voce “Servizi” e scrivere “Civis” nel campo “Cerca il servizio”. Quindi, va selezionata la voce “Assistenza comunicazioni e cartelle”.

Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio per la trattazione dell’istanza, è possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti”, disponibile nella sezione “Suggerimenti” dell’area riservata.

Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, se controllo formale, dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio, se controllo automatizzato.

Trascorsi questi termini, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.

In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile un’applicazione (sezione “Tutti i Servizi – Pagamenti” – www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/controllo-automatico-e-formale-calcolo-rate/accedi-al-servizio-comurate) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

Sono previste alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

In particolare, se la rata non viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività” non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata ed entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima.

In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

I controlli sulle dichiarazioni fiscali e le comunicazioni che ne possono derivare sono un processo fondamentale per garantire la compliance fiscale ossia la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Il sistema fiscale italiano è tuttavia particolarmente complesso e se è vero che è facile sbagliare per il contribuente, è altrettanto vero che anche le comunicazioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate sono talvolta imprecise e di non facile comprensione.

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