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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Applicabilità in relazione al modello REDDITI 2023

da | Mag 11, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o pro­­fessioni:

  • verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contri­buente.

Applicazione degli ISA

L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una spe­cifi­ca comunicazione approvata dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, modelli ISA) che:

  • costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
  • viene compilata mediante uno specifico software (“Il tuo ISA 2023”).

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle ban­che dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Modelli ISA

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale. Talvolta la compilazione del modello è richiesta anche quando è operativa per il periodo d’imposta una causa di esclusione.

Soggetti esclusi dagli ISA

La seguente tabella riepiloga le ipotesi di esclusione dagli ISA, operanti per il periodo d’imposta 2022.

Esclusioni Codice da riportare nei modelli REDDITI Compilazione del modello ISA
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta 1 No
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta 2 No
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro 3 No
Periodo di non normale svolgimento dell’attività 4 No
Determinazione del reddito (d’impresa o di lavoro
autonomo) con criteri forfetari
5 No
Classificazione in una categoria reddituale diversa da
quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata
6 No
Esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo
specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “multiattività”)
7
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 80 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione non ancora operativa) 8 No

 

Esclusioni Codice da riportare nei modelli REDDITI Compilazione del modello ISA
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi
dell’art. 86 del DLgs. 117/2017 (causa di esclusione
non ancora operativa)
9 No
Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017 (causa
di esclusione non ancora operativa)
10 No
Società cooperative, società consortili e consorzi che opera­no esclusivamente a favore delle imprese socie o associa­te e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi 11 No
Società cooperative esercenti attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” –
codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U
12 No
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U 13 No
Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA 14

 

Nuova causa di esclusione per il 2022

Le ripercussioni sull’economia dell’aumento dei prezzi dell’energia, unitamente alle conseguenze della pandemia, hanno determinato l’introduzione di una specifica causa di esclusione che interessa i soggetti che hanno aperto la partita IVA dall’1.1.2021.

Tale causa di esclusione è menzionata nelle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA, ma deve essere ancora formalmente approvata (il DM di approvazione 28.4.2023 è stato anticipato dall’Agenzia delle Entrate tramite pubblicazione sul proprio sito Internet e risulta in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

In caso di operatività di tale causa di esclusione, i contribuenti sono comunque tenuti alla comuni­cazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.

Contenuto del modello

I modelli ISA sono composti da diversi quadri destinati ad accogliere:

  • i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, quadro A sul personale dipendente, quadro B sui locali ove l’attività è svolta);
  • nonché i dati contabili (quadri F e H).

Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da un indice all’altro in re­­lazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Le imprese in regime di contabilità semplificata (c.d. “regime di cassa”) sono tenute ad indicare an­che il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

Informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti.

Tali informazioni sono utilizzabili direttamente mediante il software applicativo degli ISA. Alcune di esse possono essere modificate e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici.

Reperimento dei dati da parte degli intermediari autorizzati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (ad esempio, commercialisti e CAF) re­periscono il file contenente gli ulteriori dati rilevanti ai fini degli ISA dal Cassetto fiscale dei con­tri­buenti secondo particolari modalità e sulla base di un’apposita delega rilasciata dal con­tribuente as­sistito.

Software applicativo degli isa

Il software per l’applicazione degli ISA è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e segnala il li­vel­lo di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10). Detto programma consente anche di indi­care l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle ban­che dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti.

Analogamente all’anno scorso, l’aumento dei prezzi dell’energia e le conseguenze della pandemia hanno determinato l’introduzione di correttivi al funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che operano mediante il software applicativo.

Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per miglio­ra­re il proprio profilo di affidabilità. Tali componenti:

  • rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
  • determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a con­dizione che il versamento delle relative imposte (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In relazione alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023), i termini di ver­samento scadono quindi:

  • il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 31.7.2023, con la mag­giorazione dello 0,4%, termine così prorogato in quanto il 30.7.2023 cade di domenica.

Profili sanzionatori

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici rie­pilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005).

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del mo­dello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019 § 4, 16/2020 § 8.1 e 6/2021 § 1.1).

Beneficio Livello minimo
di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui, relativamente all’IVA;
  • 20.000 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.
8 (per il 2022)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui. 8 (per il 2022)
8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Esclusione dalla disciplina delle società non operative. 9 (per il 2022)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. 8,5 (per il 2022)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo. 8 (per il 2022)
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a con­­­dizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il red­dito dichiarato. 9 (per il 2022)
9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022)

 

I benefici relativi all’utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA, riconosciuti dal regime premiale sulla base del giudizio di affidabilità relativo al 2022 o alla media dei giudizi relativi al 2021 e al 2022, sono spendibili per i crediti maturati nell’anno 2023 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2024) e nei primi tre trimestri del 2024 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella se­guente tabella.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o
sul modello TR o dalla prestazione della garanzia
Tipologia credito Periodo
di maturazione
del credito
Importo
massimo
Compensazione IVA annuale 2023 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2024
IRPEF/IRES/IRAP 2022 20.000 euro
Rimborsi IVA annuale 2023 50.000 euro
IVA infrannuale Primi 3 trimestri 2024

 

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalla disciplina delle so­cie­­tà di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di vio­lazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 co. 5 del DLgs. 31.12.92 n. 546 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospen­sione dell’atto impugnato.

Utilizzo del livello di affidabilità in sede di accertamento

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni pre­senti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (provv. 10.5.2019 n. 126200).

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