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DL 1.6.2023 n. 61 (c.d. “Alluvioni”) – Principali novità

da | Giu 12, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 1.6.2023 n. 61, pubblicato sulla G.U. 1.6.2023 n. 127, sono stati previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (c.d. decreto “Alluvioni”).

Il DL 61/2023 è entrato in vigore il 2.6.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 61/2023.

Il DL 61/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Ambito territoriale

Le disposizioni del DL 61/2023 si applicano in relazione ai territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nel relativo allegato 1, che viene di seguito riportato.

EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio comunale
BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio comunale
BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello
BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Mo­linonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO LOIANO Tutto il territorio comunale
BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e san Martino in Argine
BO MONGHIDORO Tutto il territorio comunale
BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO MONTERENZIO Tutto il territorio comunale
BO MONZUNO Tutto il territorio comunale
BO MORDANO Tutto il territorio comunale
BO OZZANO DELL’EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Cia­gniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Li­ver­­gnano
BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeaz­­zi e Molino della Valle
BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC BERTINORO Tutto il territorio comunale
FC BORGHI Tutto il territorio comunale
FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio comunale
FC CESENA Tutto il territorio comunale
FC CESENATICO Tutto il territorio comunale
FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC DOVADOLA Tutto il territorio comunale
FC FORLÌ Tutto il territorio comunale
FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio comunale
FC GALEATA Tutto il territorio comunale
FC GAMBETTOLA Tutto il territorio comunale
FC GATTEO Tutto il territorio comunale
FC LONGIANO Tutto il territorio comunale
FC MELDOLA Tutto il territorio comunale
FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio comunale
FC MODIGLIANA Tutto il territorio comunale
FC MONTIANO Tutto il territorio comunale
FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio comunale
FC PREDAPPIO Tutto il territorio comunale
FC PREMILCUORE Tutto il territorio comunale
FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio comunale
FC RONCOFREDDO Tutto il territorio comunale
FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio comunale
FC SANTA SOFIA Tutto il territorio comunale
FC SARSINA Tutto il territorio comunale
FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC TREDOZIO Tutto il territorio comunale
FC VERGHERETO Tutto il territorio comunale
RA ALFONSINE Tutto il territorio comunale
RA BAGNACAVALLO Tutto il territorio comunale
RA BAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
RA BRISIGHELLA Tutto il territorio comunale
RA CASOLA VALSENIO Tutto il territorio comunale
RA CASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio comunale
RA CERVIA Tutto il territorio comunale
RA CONSELICE Tutto il territorio comunale
RA COTIGNOLA Tutto il territorio comunale
RA FAENZA Tutto il territorio comunale
RA FUSIGNANO Tutto il territorio comunale
RA LUGO Tutto il territorio comunale
RA MASSA LOMBARDA Tutto il territorio comunale
RA RAVENNA Tutto il territorio comunale
RA RIOLO TERME Tutto il territorio comunale
RA RUSSI Tutto il territorio comunale
RA SANT’AGATA SUL SALTERNO Tutto il territorio comunale
RA SOLAROLO Tutto il territorio comunale
RN MONTESCUDO Tutto il territorio comunale
RN CASTELDENCI Tutto il territorio comunale
RN SANT’AGATA FELTRIA Tutto il territorio comunale
RN NOVAFELTRIA Tutto il territorio comunale
RN SAN LEO Tutto il territorio comunale

 

MARCHE
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
PU FANO Tutto il territorio comunale
PU GABICCE MARE Tutto il territorio comunale
PU MONTE GRIMANO TERME Tutto il territorio comunale
PU MONTELABBATE Tutto il territorio comunale
PU PESARO Tutto il territorio comunale
PU SASSOCORVARO AUDITORE Tutto il territorio comunale
PU URBINO Tutto il territorio comunale

 

TOSCANA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FI FIRENZUOLA Tutto il territorio comunale
FI MARRADI Tutto il territorio comunale
FI PALAZZUOLO SUL SENIO Tutto il territorio comunale
FI LONDA Tutto il territorio comunale

 

Sospensione dei versamenti tributari

In base all’art. 1 del DL 61/2023, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel pe­riodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023.

Tale sospensione riguarda i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

Ciò opera quindi per i versamenti delle imposte periodiche, in particolare quelli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023).

Lo stesso vale per i versamenti derivanti dalla liquidazione periodica dell’IVA sia trimestrale che men­sile.

Sono sospesi, inoltre, i versamenti delle imposte non periodiche il cui termine scade nel periodo suddetto, come l’imposta di registro (es. liquidazione e versamento dell’imposta sul canone annuo di locazione, la cui scadenza ricade nel periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023), o l’imposta di bollo per le fatture elettroniche (la cui scadenza per il primo trimestre 2023 è il 31.5.2023).

Sono altresì sospesi i termini di versamento per i tributi locali (ad esempio, la prima rata IMU che scade il 16.6.2023).

Tutti i versamenti sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20.11.2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Ritenute fiscali

Sono sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF.

Tale sospensione riguarda i datori di lavoro che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

I versamenti sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20.11.2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Non sono sospesi, invece, i termini di versamento relativi alle altre tipologie di ritenute, come ad esempio quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73).

Esclusione del rimborso

I versamenti sospesi, se già effettuati, non vengono rimborsati.

Sospensione degli atti impositivi

In base all’art. 1 del DL 61/2023, sono sospesi anche i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP e tributi locali e dagli avvisi di addebito INPS, che scadono nel lasso temporale compreso tra l’1.5.2023 e il 31.8.2023.

Tale sospensione riguarda i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

Lo stesso vale per gli altri atti emessi dagli enti impositori, come le ingiunzioni fiscali, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.

Il termine di versamento riprende a decorrere dall’1.9.2023, in sostanza dopo una “pausa” di 123 giorni (1.5.2023 – 31.8.2023). Ciò si dovrebbe verificare quand’anche l’atto sia notificato nel periodo di sospensione.

In sostanza se il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF in data 28.4.2023, il pagamento dovrà avvenire entro il 28.10.2023.

Avvisi bonari

La sospensione dovrebbe riguardare anche gli avvisi bonari, risultanti da liquidazione automatica della dichiarazione, da controllo formale e da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

Definizione delle sanzioni

In base agli artt. 15 del DLgs. 218/97 e 17 del DLgs. 472/97, per fruire dell’acquiescenza o della definizione delle sanzioni al terzo gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso.

La sospensione indicata dovrebbe valere anche ai predetti fini.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Nella sospensione rientrano le rate da dilazione dei ruoli accordata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in essere all’1.5.2023 (sono quindi sospese le rate che scadono a maggio, giugno, luglio e agosto 2023).

Non risulta però chiaro quando andranno pagate le rate sospese.

Notifica delle cartelle di pagamento

Dall’1.5.2023 al 31.8.2023 è sospesa la notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione (intimazione di pagamento, fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, ecc.).

Sono altresì sospese le ingiunzioni fiscali.

Le notifiche per gli atti suddetti e le attività di riscossione riprenderanno dall’1.9.2023.

Definizioni delle pendenze tributarie di cui alla legge di bilancio 2023 – proroga dei termini

In base all’art. 1 co. 9 del DL 61/2023, la proroga dei termini di versamento che scadono dal­l’1.5.2023 al 31.8.2023 opera anche per le definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Tale sospensione riguarda i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

Sono quindi interessati dalla proroga i versamenti relativi alla:

  • definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • definizione agevolata degli atti di adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
  • regolarizzazione delle rate da istituti deflativi (esempio, accertamento con adesione).

Risulta difficile, per come è formulata la norma, individuare con esattezza il termine entro cui le rate dei suddetti istituti dovranno essere pagate.

Non sono invece interessati dalla proroga:

  • il ravvedimento operoso speciale;
  • la definizione delle liti pendenti;
  • la conciliazione giudiziale agevolata e la rinuncia agevolata in Cassazione;
  • la definizione delle violazioni formali.

Ciò in quanto i relativi adempimenti e versamenti scadono dopo il termine del periodo di sospensione, precisamente il 30.9.2023 o, per la definizione delle violazioni formali, il 31.10.2023.

Proroga di termini per la rottamazione dei ruoli

In base all’art. 1 co. 9 del DL 61/2023, sono rinviati di tre mesi i termini relativi alla rottamazione dei ruoli. Si tratta della rottamazione introdotta dalla legge di bilancio 2023, che, per i ruoli consegnati dall’1.1.2000 al 30.6.2022, comporta l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi e degli aggi di riscossione.

Quindi:

  • il termine per la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
  • il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme è posticipato dal 30.9.2023 al 31.12.2023;
  • il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024, e così via.

Tale proroga riguarda i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

Superbonus del 110% – Proroga per gli edifici unifamiliari

Con l’art. 1 co. 10 del DL 61/2023 viene prorogato al 31.12.2023 il superbonus, di cui all’art. 119 co. 8-bis, secondo periodo, del DL 34/2020, nella misura del 110%, per gli interventi effettuati nelle c.d. “villette” delle persone fisiche, ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi dall’1.5.2023 (indicati nell’allegato 1), che al 30.9.2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell’in-tervento complessivo.

Beneficiano della proroga, in particolare, gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche.

Sospensione degli adempimenti tributari

In base all’art. 1 co. 6 e 7 del DL 61/2023, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) in scadenza dall’1.5.2023 al 31.8.2023.

Tale sospensione riguarda i contribuenti che, all’1.5.2023, avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1.

Si pensi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, ai modelli INTRASTAT, alla registrazione dei contratti di locazione, alla dichiarazione di successione e alle comunicazioni ex art. 10 del DLgs. 471/97 per gli operatori finanziari (ad esempio, le holding di partecipazioni).

Gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione andranno effettuati entro il 20.11.2023.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti di contributi e premi

L’art. 1 co. 2 del DL 61/2023 dispone – in favore dei soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 – la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti, in scadenza nel periodo compreso tra l’1.5.2023 e il 31.8.2023, dei:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Esclusione del rimborso

È escluso il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

Ripresa dei versamenti e adempimenti sospesi

Ai sensi dell’art. 1 co. 7, entro il 20.11.2023 dovranno essere effettuati:

  • i versamenti sospesi (in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi);
  • gli adempimenti sospesi, diversi dai versamenti.

Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro

L’art. 1 co. 6 del DL 61/2023 prevede la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023.

In particolare, la sospensione opera per:

  • gli adempimenti posti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e CAF, che hanno la sede oppure operano nei territori indicati nell’allegato 1;
  • gli adempimenti da effettuare per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Per tale periodo non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali adempimenti.

Sospensione di termini e adempimenti in favore di imprese e società

L’art. 11 del DL 61/2023 dispone la sospensione di alcuni termini, adempimenti e versamenti per le imprese e le società che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa in uno dei territori elencati nell’allegato 1.

Adempimenti “contabili e societari”

L’art. 11 co. 1 lett. b) del DL 61/2023 prevede la sospensione, nel periodo compreso tra l’1.5.2023 e il 30.6.2023, degli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro tale ultima data.

Inoltre, la precisazione secondo cui tale sospensione avviene “senza applicazione di sanzioni e interessi” sembrerebbe deporre nel senso che gli adempimenti coinvolti siano quelli la cui omissione nei termini di legge, in condizioni normali, comporterebbe l’irrogazione di apposite sanzioni.

Si può quindi ritenere che nell’ambito applicativo del suddetto art. 11 co. 1 lett. b) rientri anche la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la cui omissione entro i termini di legge è sanzionata ai sensi dell’art. 2631 c.c.

Di conseguenza, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che si avvalgano, in presenza dei relativi presupposti, del “termine lungo” di approvazione, sembrerebbe possibile fissare la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 fino al 29.8.2023, atteso che il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrebbe restare sospeso nel pe­riodo in considerazione (1° maggio – 30 giugno 2023), riprendendo a decorrere dall’1.7.2023, con conseguente differimento della scadenza ultima per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

Adempimenti presso le camere di commercio

Ai sensi dell’art. 11 co. 3 del DL 61/2023, a partire dall’1.5.2023 e fino al 31.7.2023 sono sospesi tutti i termini per gli adempimenti amministrativi cui sono tenute le imprese e le società che debbano presentare atti e documenti presso le Camere di Commercio.

Con riferimento all’iter di approvazione del bilancio, resta quindi sospeso per il periodo in considerazione il termine – di 30 giorni dalla data di approvazione – per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci 2022 (e relativi allegati) eventualmente approvati negli ultimi giorni di aprile 2023.

L’ultima parte dell’art. 11 co. 3 prevede, inoltre, la sospensione del “pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa”. La disposizione sembrerebbe riferita alle sanzioni irrogate in conseguenza della mancata presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio nei termini di legge scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione e per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento. Le violazioni dei termini in scadenza tra l’1.5.2023 e il 31.7.2023, sospesi ex lege, infatti, non potrebbero comportare l’applicazione di sanzioni.

In ogni caso, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, alla “ripresa del termine”, ai sensi del co. 4 dell’art. 11 in esame.

Sospensione dal versamento del diritto camerale annuale

L’art. 11 co. 1 lett. a) del DL 61/2023 dispone la sospensione dall’1.5.2023 e sino al 30.6.2023 dei versamenti riferiti al diritto camerale annuale per le società e le imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione alla “ripresa del termine”.

Sospensione dei termini processuali

In base all’art. 3 del DL 61/2023, dall’1.5.2023 al 31.7.2023 sono sospesi i termini processuali se almeno una delle parti all’1.5.2023 fosse residente o avesse domicilio o sede nei territori indicati nell’allegato 1, oppure uno dei difensori avesse la residenza o lo studio legale nei territori predetti.

Ai fini della sospensione la procura al difensore deve essere antecedente all’1.5.2023.

Sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi tributari, amministrativi, contabili e militari.

Sono quindi sospesi tutti i termini processuali, come ad esempio:

  • il termine di 60 giorni per il ricorso;
  • il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso;
  • il termine per l’appello, principale (di 60 giorni dalla notifica della sentenza o di 6 mesi dal deposito) e/o incidentale (di 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale);
  • il termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92).

Il funzionamento della sospensione è molto simile a quello della comune sospensione feriale: nei fatti, vi è una “parentesi” di 92 giorni (dall’1.5.2023 al 31.7.2023) che va sommata al termine.

Al pari della sospensione feriale, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Sospensione feriale dei termini (cumulo)

La sospensione emergenziale finisce spesso con il sovrapporsi alla sospensione feriale. Infatti, la prima si conclude il 31.7.2023 e la seconda inizia l’1.8.2023, per concludersi il 31.8.2023.

Un atteggiamento prudente fa propendere per evitare il cumulo tra la sospensione emergenziale e feriale, prendendo come riferimento il termine che cronologicamente ha cadenza anteriore.

Sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze (DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto una sospensione automatica di 11 mesi dei termini di impugnazione delle sentenze e di riassunzione che scadono dall’1.1.2023 al 31.10.2023, per le liti pendenti all’1.1.2023 in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.

Tale sospensione si sovrappone, potenzialmente, sia alla sospensione emergenziale sia alla sospensione feriale, e ciò impone di adottare una condotta ispirata alla massima prudenza.

Questa forma di sospensione non riguarda i termini per il ricorso introduttivo né i termini per la costituzione in giudizio.

Deposito di documenti e memorie illustrative

Nel caso di termine computato a ritroso che ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione (1.5.2023 – 31.7.2023), è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Considerato che il deposito dei documenti e della memoria può avvenire rispettivamente fino a 20 giorni e 10 giorni liberi prima della data di trattazione, il giorno dell’udienza di trattazione dovrebbe essere differito dal 22.9.2023 in poi, per consentire i depositi suddetti (previa istanza di parte per il rinvio dell’udienza).

In caso di udienza fissata il 22.9.2023, i 20 giorni liberi a ritroso per il deposito dei documenti scadono l’1.9.2023, mentre se fosse fissata il 21.9.2023 scadrebbero il 31.7.2023, quindi dentro il pe­riodo di sospensione emergenziale. Si aggiunge, infatti, alla sospensione emergenziale (1.5.2023 – 31.7.2023) la sospensione feriale dei termini (1.8.2023 – 31.8.2023).

Rinvio delle UDIENZE

Nel giudizio tributario le udienze fissate dall’1.5.2023 al 31.7.2023 sono rinviate a data successiva, se una delle parti all’1.5.2023 fosse residente o avesse domicilio o sede nei territori indicati nell’al­legato 1, oppure uno dei difensori avesse la residenza o lo studio legale nei territori predetti.

Per il rinvio dell’udienza, occorre l’istanza di parte.

Considerata la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, le udienze (sia pubbliche che in camera di consiglio) verranno rinviate a settembre 2023.

Viene fatta salva la regolarità delle udienze che si sono già svolte nel periodo di sospensione tenute alla presenza di tutte le parti.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e di scadenza dei titoli esecutivi

L’art. 2 co. 4 del DL 61/2023 introduce alcune regole di favore nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data dell’1.5.2023:

  • avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o la sede operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1;
  • esercitavano, nei suddetti territori, la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.

La norma dispone, in particolare, che nell’arco temporale compreso tra l’1.5.2023 e il 31.7.2023 restano sospesi i termini, sostanziali e processuali, che comportano la prescrizione o la decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione.

Sono sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini:

  • relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
  • di notificazione dei processi verbali;
  • di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
  • di svolgimento di attività difensiva;
  • per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli esecutivi 

L’art. 2 co. 5 del DL 61/2023 prevede, altresì, che – per i medesimi soggetti di cui sopra – tra l’1.5.2023 e il 31.7.2023 restano sospesi i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali, titoli di credito o atti aventi forza esecutiva.

Per effetto di questa disposizione, il titolare del credito incorporato nel titolo, avente scadenza nel suddetto periodo, non potrà pretendere dal debitore il pagamento prima dell’1.8.2023.

Sospensione dei termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione finanziaria

L’art. 11 del DL 61/2023 prevede che, per le società e le imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, sono sospesi dall’1.5.2023 e sino al 30.6.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • i termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o intermediari finanziari;
  • i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
  • edifici divenuti inagibili, anche parzialmente;
  • beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
  • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Riconducibilità degli eventi alluvionali alla causa di for­za maggiore

In base all’art. 11 co. 2 del DL 61/2023, ai fini della responsabilità contrattuale derivante dall’ina­dem­pimento delle obbligazioni, gli eventi alluvionali verificatisi ai danni delle imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all’allegato 1, sono da considerarsi causa di forza maggiore: la loro ricorrenza impedisce, dunque, di configurare una responsabilità risarcitoria a carico dell’impresa che, in dipendenza degli eventi alluvionali, si sia trovata nell’impos­sibilità di eseguire le prestazioni cui era contrattualmente obbligata nei confronti dell’altra parte.

L’equiparazione tra gli eventi alluvionali e la causa di forza maggiore è ribadita dal DL 61/2023 anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI SUBORDINATI

L’art. 7 del DL 61/2023 prevede un’integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell’1.5.2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che sono impossibilitati:

  • a prestare l’attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali;
  • in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei citati territori.

La misura, che si qualifica come ammortizzatore sociale unico, è estesa anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Misura e durata

L’integrazione salariale viene riconosciuta dall’INPS – entro il limite temporale del 31.8.2023 – con la relativa contribuzione figurativa e ha un importo mensile massimo pari a quello previsto per la cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 148/2015.

Per quanto riguarda la durata, la prestazione è riconosciuta:

  • nel limite massimo di 90 giornate di sospensione dell’attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa;
  • fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, con riferimento ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

Per quanto riguarda nello specifico i lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa entro il limite massimo di 90 giornate se alla data dell’evento emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, mentre negli altri casi la durata è pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso (ma sempre entro il limite massimo di 90).

Procedura agevolata

I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito in esame sono esonerati:

  • dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e, in termini più generali, dei limiti temporali previsti dal DLgs. 148/2015;
  • dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015.

Secondo quanto indicato nella circ. INPS 8.6.2023 n. 53, le domande dovranno essere presentate:

  • a partire dal 15.6.2023 ed entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa;
  • in formato “.csv”.

Incompatibilità

La prestazione in parola è incompatibile con i trattamenti di:

  • CIGO, CIGS e Assegno di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015;
  • CISOA di cui all’art. 8 della L. 9.8.72 n. 457.

Con la circ. 53/2023, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro che hanno già presentato domanda di accesso ai citati trattamenti di integrazione salariale, possono comunque optare per lo strumento di cui all’art. 7 del DL 61/2023. A tal fine, occorre richiedere, con la massima urgenza, alla competente sede INPS, l’annullamento dell’originaria istanza e, in seguito, presentare domanda per ac­cedere alla nuova misura di sostegno.

L’art. 7 del DL 61/2023 stabilisce comunque che i periodi di concessione dell’integrazione al reddito in esame non vanno conteggiati ai fini delle durate massime complessive degli interventi di integrazione salariale previste dal DLgs. 148/2015.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi

L’art. 8 del DL 61/2023 riconosce un’indennità una tantum a specifiche categorie di lavoratori autonomi che:

  • alla data dell’1.5.2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1;
  • hanno sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).

Con la circ. INPS 8.6.2023 n. 54 è stata definita la platea dei soggetti interessati e sono state dettate le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Ambito soggettivo

L’indennità una tantum è prevista in favore di:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa (rientrano tra i beneficiari anche i professionisti con cassa di previdenza privata, i coadiuvanti e coadiutori e i partecipanti agli studi associati o società semplici).

I suddetti soggetti devono essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell’1.5.2023, con attività già avviata alla medesima data.

Misura

L’indennità viene riconosciuta:

  • per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023;
  • nella misura pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro.

Domanda

L’indennità viene riconosciuta dall’INPS su domanda dell’interessato, da presentare:

  • a partire dal 15.6.2023 e fino al 30.9.2023;
  • mediante l’apposito servizio on line che sarà messo a disposizione nella sezione “Punto d’ac­cesso alle prestazioni non pensionistiche”, ovvero tramite Contact center o patronati.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

L’indennità è riconosciuta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato e nel limite delle risorse finanziarie destinate.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate

In base all’art. 12 del DL 61/2023, le imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi alluvionali e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5 del DLgs. 102/2004 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’art. 1 co. 515 – 518 della L. 234/2021.

Danni alle strutture aziendali

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

Danni alle produzioni agricole

Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui alla suddetta L. 234/2021 (ISMEA), che provvede all’istruttoria e all’erogazione del relativo aiuto, nel limite delle disponibilità finanziarie.

Sostegno al comparto turistico

In base all’art. 17 del DL 61/2023, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del turismo, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli ope­ratori economici:

  • aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • in relazione al sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

In base all’art. 9 del DL 61/2023, a decorrere dal 2.6.2023 e fino al 31.12.2023, in favore delle piccole e medie imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1, la garanzia del Fondo di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96 è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

  • nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria; tale percentuale è elevabile fino al 90%, in conformità al quadro temporaneo di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e­conomia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina;
  • nel caso di riassicurazione, del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello; tale percentuale è elevabile fino al 100%, in conformità al quadro temporaneo di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la misura del 90% e prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici

L’art. 10 del DL 61/2023 prevede l’erogazione, da parte di SIMEST, di un contributo a fondo perduto:

  • per le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • per l’indennizzo dei danni diretti subiti da tali imprese.

Le condizioni, i termini e le modalità di erogazione saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal 26.6.2023, attraverso la piattaforma dedicata che sarà accessibile all’indirizzo https://myarea.simest.it.

Regime fiscale

I contributi a fondo perduto in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Abrogazione della modifica al contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico

L’art. 22 co. 1 del DL 61/2023 ha abrogato l’art. 5 del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. DL “bollette”), conv. L. 26.5.2023 n. 56, che conteneva una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico di cui all’art. 1 co. 115 – 121 della L. 197/2022.

Di conseguenza, tornano a concorrere alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti “solari”) gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”.

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