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DL 1.6.2023 n. 61 (c.d. “Alluvioni”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 31.7.2023 n. 100

da | Ago 7, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 1.6.2023 n. 61, pubblicato sulla G.U. 1.6.2023 n. 127 ed entrato in vigore il 2.6.2023, so­no stati previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (c.d. decreto “Alluvioni”).

Il DL 1.6.2023 n. 61 è stato convertito nella L. 31.7.2023 n. 100, pubblicata sulla G.U. 31.7.2023 n. 177 ed entrata in vigore l’1.8.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del
DL 61/2023.

Ambito territoriale

Le disposizioni del DL 61/2023 si applicano in relazione ai territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nel relativo Allegato 1, che viene di seguito riportato.

EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO BOLOGNA Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio comunale
BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio comunale
BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alla frazione di Castello
BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Mo­lino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO LOIANO Tutto il territorio comunale
BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’An­tonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO MONGHIDORO Tutto il territorio comunale
BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO MONTERENZIO Tutto il territorio comunale
BO MONZUNO Tutto il territorio comunale
BO MORDANO Tutto il territorio comunale
BO OZZANO DELL’EMILIA Limitatamente alle frazioni Quaderna zona industriale, Cia­gniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO PIANORO Limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Li­ver­­gnano
BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeaz­­zi e Molino della Valle
BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC BERTINORO Tutto il territorio comunale
FC BORGHI Tutto il territorio comunale
FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio comunale
FC CESENA Tutto il territorio comunale
FC CESENATICO Tutto il territorio comunale
FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC DOVADOLA Tutto il territorio comunale
FC FORLÌ Tutto il territorio comunale
FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio comunale
FC GALEATA Tutto il territorio comunale
FC GAMBETTOLA Tutto il territorio comunale
FC GATTEO Tutto il territorio comunale
FC LONGIANO Tutto il territorio comunale
FC MELDOLA Tutto il territorio comunale
FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio comunale
FC MODIGLIANA Tutto il territorio comunale
FC MONTIANO Tutto il territorio comunale
FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio comunale
FC PREDAPPIO Tutto il territorio comunale
FC PREMILCUORE Tutto il territorio comunale
FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio comunale
FC RONCOFREDDO Tutto il territorio comunale
FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio comunale
FC SANTA SOFIA Tutto il territorio comunale
FC SARSINA Tutto il territorio comunale
FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC TREDOZIO Tutto il territorio comunale
FC VERGHERETO Tutto il territorio comunale
RA ALFONSINE Tutto il territorio comunale
RA BAGNACAVALLO Tutto il territorio comunale
RA BAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
RA BRISIGHELLA Tutto il territorio comunale
RA CASOLA VALSENIO Tutto il territorio comunale
RA CASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio comunale
RA CERVIA Tutto il territorio comunale
RA CONSELICE Tutto il territorio comunale
RA COTIGNOLA Tutto il territorio comunale
RA FAENZA Tutto il territorio comunale
RA FUSIGNANO Tutto il territorio comunale
RA LUGO Tutto il territorio comunale
RA MASSA LOMBARDA Tutto il territorio comunale
RA RAVENNA Tutto il territorio comunale
RA RIOLO TERME Tutto il territorio comunale
RA RUSSI Tutto il territorio comunale
RA SANT’AGATA SUL SANTERNO Tutto il territorio comunale
RA SOLAROLO Tutto il territorio comunale
RN MONTESCUDO Tutto il territorio comunale
RN CASTELDELCI Tutto il territorio comunale
RN SANT’AGATA FELTRIA Tutto il territorio comunale
RN NOVAFELTRIA Tutto il territorio comunale
RN SAN LEO Tutto il territorio comunale
MARCHE
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
PU FANO Tutto il territorio comunale
PU GABICCE MARE Tutto il territorio comunale
PU MONTE GRIMANO TERME Tutto il territorio comunale
PU MONTELABBATE Tutto il territorio comunale
PU PESARO Tutto il territorio comunale
PU SASSOCORVARO AUDITORE Tutto il territorio comunale
PU URBINO Tutto il territorio comunale
TOSCANA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FI FIRENZUOLA Tutto il territorio comunale
FI MARRADI Tutto il territorio comunale
FI PALAZZUOLO SUL SENIO Tutto il territorio comunale
FI LONDA Tutto il territorio comunale

 

Somme dovute per la rottamazione dei ruoli – Versamento rateale – Esclusione degli interessi

Con il co. 4-bis dell’art. 1 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, è stato stabilito che, nei confronti dei soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede le­ga­le o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell’Allegato 1, in caso di versamento rateiz­zato degli importi dovuti per la rottamazione dei ruoli (di cui all’art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022, c.d. “rottamazione-quater”), il tasso di interesse è azzerato.

Nei confronti di tali soggetti non sono quindi dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo sugli importi rateizzati, a partire dalla seconda rata, che sarebbero dovuti decorrere dall’1.2.2024.

Resta confermato, infatti, che per i soggetti in esame:

  • il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
  • il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è posticipato dal 30.9.2023 al 31.12.2023;
  • il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024.

Sospensione di termini e adempimenti in favore di imprese e società

L’art. 11 co. 1 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, dispone la sospensione dall’1.5.2023 al 30.6.2023 di alcuni termini, adempimenti e versamenti per le imprese e le società che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali in uno dei territori elencati nell’Allegato 1.

In particolare, la sospensione riguarda:

  • il versamento del diritto annuale alle Camere di commercio;
  • gli “adempimenti contabili e societari”.

Estensione dell’ambito applicativo

L’ambito di applicazione dell’art. 11 co. 1 del DL 61/2023 – originariamente limitato alle società e alle imprese aventi, alla data dell’1.5.2023, la sola “sede operativa” nei territori di cui all’Allegato 1 – è stato esteso, in sede di conversione, anche alle società e alle imprese aventi, alla medesima data e negli stessi territori, la “sede legale” oppure “unità locali”.

Analoga modifica non è stata apportata al co. 3 dell’art. 11, riguardante la sospensione dal­l’1.5.2023 al 31.7.2023 dei termini per la presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio, che, quindi, continua ad applicarsi alle sole società e imprese aventi la “sede operativa” nei territori di cui all’Allegato 1.

Adempimenti “contabili e societari”

L’art. 11 co. 1 lett. b) del DL 61/2023 prevede la sospensione, nel periodo compreso tra l’1.5.2023 e il 30.6.2023, degli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro tale ultima data.

Inoltre, la precisazione secondo cui tale sospensione avviene “senza applicazione di sanzioni e

interessi”, sembrerebbe deporre nel senso che gli adempimenti coinvolti siano quelli la cui omissione nei termini di legge, in condizioni normali, comporterebbe l’irrogazione di apposite sanzioni.

Si può quindi ritenere che nell’ambito applicativo del suddetto art. 11 co. 1 lett. b) rientri anche la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la cui omissione entro i termini di legge è sanzionata ai sensi dell’art. 2631 c.c.

Di conseguenza, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che si avvalgano, in presenza dei relativi presupposti, del “termine lungo” di approvazione, sembrerebbe possibile fissare la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 fino al 29.8.2023, atteso che il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrebbe restare sospeso nel periodo in considerazione (1° maggio – 30 giugno 2023), riprendendo a decorrere dall’1.7.2023, con conseguente differimento della scadenza ultima per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

Sospensione dei termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione finanziaria

Il DL 61/2023 convertito estende i benefici di cui all’art. 11 co. 1 lett. c) – inizialmente riferiti alle società e alle imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all’Al­legato 1 – anche alle società e alle imprese che, alla medesima data, avevano:

  • la sede legale o unità locali nei territori di cui all’Allegato 1;
  • la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4.5.2023 e del 23.5.2023.

Si ricorda che le agevolazioni previste dalla suddetta disposizione consistono nella sospensione, dall’1.5.2023 e sino al 30.6.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei:

  • termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o altri intermediari finanziari;
  • pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
  • edifici divenuti inagibili, anche parzialmente;
  • beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
  • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Norme in materia di locazioni

Il co. 4-bis dell’art. 11 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede che “sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l’attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima”.

Viene, dunque, esclusa l’applicazione della più rigorosa disciplina delle locazioni ad uso diverso dall’abitativo di cui alla L. 392/78.

In assenza di esplicite limitazioni temporali, l’art. 11 co. 4-bis del DL 61/2023 dovrebbe operare per tutta la durata dello stato di emergenza.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

L’art. 2 co. 4 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, prevede alcune regole di favore nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data dell’1.5.2023:

  • avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o la sede operativa in uno dei territori di cui all’Allegato 1;
  • esercitavano, nei suddetti territori, la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.

La norma dispone, in particolare, che nell’arco temporale compreso tra l’1.5.2023 e il 31.7.2023 restano sospesi i termini, sostanziali e processuali, che comportano la prescrizione o la decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione.

Sono sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini:

  • relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
  • di svolgimento di attività difensiva;
  • per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

In sede di conversione in legge è stato, invece, eliminato il beneficio della sospensione dei termini:

  • di notificazione dei processi verbali;
  • di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
  • per la presentazione di ricorsi amministrativi.

Riconducibilità degli eventi alluvionali alla causa di for­za maggiore

Per effetto della modifica apportata in sede di conversione in legge all’art. 11 co. 1 del DL 61/2023, le previsioni di cui al successivo co. 2 – inizialmente rivolte alle imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa in uno dei territori di cui all’Allegato 1 – sono state estese anche alle imprese che, alla medesima data, avevano nei predetti territori la sede legale o unità locali.

Si ricorda che, in base all’art. 11 co. 2 del DL 61/2023, non modificato in sede di conversione, ai fini della responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento delle obbligazioni, gli eventi alluvionali verificatisi ai danni delle suddette imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore: la loro ricorrenza impedisce, dunque, di configurare una responsabilità risarcitoria a carico dell’impresa che, in dipendenza degli eventi alluvionali, si sia trovata nell’impossibilità di eseguire le prestazioni cui era contrattualmente obbligata nei confronti dell’altra parte.

L’equiparazione tra gli eventi alluvionali e la causa di forza maggiore è ribadita dal DL 61/2023 anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Novità in materia di lavoro

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro, quali:

  • una misura derogatoria in materia di disciplina dei contratti a termine (art. 7-bis);
  • la non imponibilità ai fini fiscali dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi (art. 8);
  • un’agevolazione procedurale per i lavoratori che beneficiano dell’ammortizzatore sociale unico (art. 7).

Deroga in materia di contratti a termine

L’art. 7-bis del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, dispone una deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a termine.

In particolare, fino al 31.8.2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati di cui all’Allegato 1, e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Non imponibilità fiscale dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi

Novità anche per quanto concerne l’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del DL 61/2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti (artigiani, commercianti, agricoli autonomi, professionisti della Gestione separata, ecc.) che, alla data dell’1.5.2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o prevalentemente (nel caso di agenti o rappresentanti) in uno dei territori alluvionati e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023.

In particolare, in sede di conversione è stato precisato che l’indennità – la cui misura è stabilita in 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (per un massimo di 3.000,00 euro), non frazionabile – non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Si tratta di una novità significativa, tenuto conto che più volte l’INPS (messaggi 16.6.2023 n. 2264 e 30.6.2023 n. 2458) ha affermato che l’indennità in questione costituisce reddito ai fini fiscali con conseguente applicazione delle relative ritenute sugli importi riconosciuti.

Novità procedurale per l’integrazione al reddito dei lavoratori subordinati

In sede di conversione in legge è stata integrata anche la disciplina dell’ammortizzatore sociale unico contenuta nell’art. 7 del DL 61/2023, che si concretizza in un’integrazione al reddito riconosciuta dall’INPS – entro il limite temporale del 31.8.2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell’1.5.2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’im­presa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati di cui all’Allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati:

  • a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali;
  • in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei predetti territori.

Nel merito, la legge di conversione inserisce un’agevolazione procedurale per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, consentendo l’indicazione dei motivi di tale impedimento anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Si ricorda che l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata:

  • ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale;
  • all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto o all’inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate

In base all’art. 12 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, le imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5 del DLgs. 102/2004, a condizione che:

  • abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023;
  • abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4.5.2023, del 23.5.2023 e del 25.5.2023;
  • siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9 del DPR 503/99, i cui dati risultino aggiornati.

Danni alle strutture aziendali e alle produzioni zootecniche

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

Danni alle produzioni vegetali

Le domande di aiuto per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all’art. 1 co. 515 della L. 234/2021 (ISMEA), con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, il quale provvede alla loro istruttoria e all’erogazione del relativo indennizzo, nel limite delle disponibilità finanziarie.

Ristrutturazione dei mutui stipulati dalle imprese agricole

L’art. 12 co. 10-bis del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dall’1.5.2023 di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale (individuati al precedente art. 11 co. 1 lett. c) del DL), previa comunicazione dell’impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di pre-ammortamento, e secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sostegno al comparto turistico

In base all’art. 17 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Turismo, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli ope­ratori economici:

  • aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal­l’1.5.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • in relazione al sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, il settore fieristico, della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Tracciabilità finanziaria

L’art. 20-sexies co. 4 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede l’obbligo di inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, con riguardo ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino, previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto e stipulati tra privati.

Detta clausola deve essere debitamente accettata ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c., ossia specificamente approvata per iscritto.

La clausola di tracciabilità finanziaria comporta che l’appaltatore assuma gli obblighi di cui alla L. 13.8.2010 n. 136. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato.

La norma in esame chiarisce che l’inadempimento si realizza in caso di mancato utilizzo di banche o di Poste italiane Spa per il pagamento, anche parziale, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, da effettuare a favore di:

  • operatori economici incaricati;
  • professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

L’accertato inadempimento di uno degli ulteriori obblighi posti dall’art. 6 co. 2 della L. 136/2010 comporta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata.

Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria posti dal co. 4 dell’art. 20-sexies, il contratto è risolto di diritto.

Verifiche Antimafia

L’art. 12-ter del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, al fine di potenziare e semplificare le verifiche antimafia, viene applicata la disciplina dei “casi d’urgenza” prevista dall’art. 92 co. 3 del DLgs. 159/2011 (codice antimafia) per i contributi pubblici a favore di imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, aventi sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1.

La suddetta disciplina prevede infatti che – nei casi di urgenza – le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che concedono contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni possano procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, fermo restando che tali contributi rimangono sottoposti a condizione risolutiva.

Durata

Tale deroga si applica fino al 31.12.2023.

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