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DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. decreto “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56 – Principali novità in materia di lavoro

da | Mag 21, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 2.3.2024 n. 19, pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52 ed entrato in vigore il 2.3.2024, sono state previste disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto “PNRR”).

Il DL 2.3.2024 n. 19 è stato convertito nella L. 29.4.2024 n. 56, pubblicata sulla G.U. 30.4.2024
n. 100 ed entrata in vigore l’1.5.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di lavoro contenute nel DL 19/2024 convertito.

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza sociale

L’art. 29 co. 1 del DL 19/2024 convertito integra le previsioni contenute all’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296, prevedendo:

  • nuovi requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • il mantenimento dei benefici in questione in caso di regolarizzazione.

Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Con la modifica apportata all’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, viene stabilito che i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati:

  • al possesso del DURC da parte dei datori di lavoro;
  • all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Mantenimento dei benefici dopo la regolarizzazione

Introducendo il nuovo co. 1175-bis all’art. 1 della L. 296/2006, si permette il mantenimento dei benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione:

  • degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • delle violazioni accertate di cui al suddetto co. 1175.

A tal fine, è necessario che la regolarizzazione avvenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Violazioni amministrative non regolarizzabili

In caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Tutela dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti

L’art. 29 co. 2 del DL 19/2024 convertito interviene sull’art. 29 del DLgs. 10.9.2003 n. 276 introducendo il co. 1-bis ed estendendo la responsabilità solidale tra committente o datore di lavoro e appaltatore/subappaltatori.

Trattamento economico e normativo

Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 29 del DLgs. 276/2003, viene disposto il riconoscimento in favore del personale impiegato nell’appalto (di opere o servizi) e nel subappalto di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

Estensione della responsabilità solidale

Viene prevista l’estensione della responsabilità solidale tra committente o datore di lavoro e appaltatore/subappaltatori anche alle ipotesi di:

  • interposizione fittizia/somministrazione illecita di manodopera;
  • illiceità dell’appalto e del distacco.

“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili

L’art. 29 co. 19 del DL 19/2024 convertito riscrive l’art. 27 del DLgs. 81/2008 e, a far data dall’1.10.2024, richiede alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili il possesso di una specifica “patente a punti”, finalizzata a individuare le imprese più virtuose in termini di sicurezza sul lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 punti.

Con appositi decreti del Ministero del Lavoro saranno definiti:

  • le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della medesima, nonché i presupposti per l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa;
  • i criteri di attribuzione di punti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei punti eventualmente decurtati.

Ambito di applicazione

L’obbligo di “patente a punti” riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per:

  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100 co. 4 del DLgs. 31.3.2023 n. 36 (c.d. “codice dei contratti pubblici”);
  • coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale;
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea; per tali categorie, tuttavia, è richiesto il possesso di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Requisiti

La patente viene rilasciata in formato digitale dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro, previo possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione alla Camera di Commercio;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dal DLgs. 81/2008, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, laddove previsto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla legge;
  • possesso del certificato di regolarità fiscale di cui all’art. 17-bis 5 e 6 del DLgs. 241/97.

Il possesso dei predetti requisiti può essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.

Decurtazione e recupero dei punti

La patente in questione può subire decurtazioni, da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell’Allegato I-bis annesso al DLgs. 81/2008.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i punti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I citati provvedimenti definitivi saranno comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei punti.

Se nei cantieri mobili o temporanei si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi indicati all’art. 37 co. 7 del DLgs. 81/2008, finalizzati a fornire al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, i punti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.

Punteggio minimo e Deroghe

Una dotazione della patente inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatta eccezione per i casi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sono comunque fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell’attività previsti dall’art. 14 del DLgs. 81/2008.

Regime sanzionatorio

L’attività svolta in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di punti inferiore a 15, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa:

  • pari al 10% del valore dei lavori;
  • non inferiore a 6.000,00 euro;
  • non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del DLgs. 81/2008.

Oltre a tale sanzione amministrativa, è altresì prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

Congruità della manodopera in edilizia

Con i co. 10-13 dell’art. 29 del DL 19/2024 convertito – così come sostituiti dall’art. 28 del DL 60/2024 – sono stati individuati i soggetti che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, e le conseguenze in caso di violazione.

Soggetti tenuti a verificare la congruità

I soggetti tenuti a verificare la congruità sono:

  • il responsabile del progetto, negli appalti pubblici;
  • il direttore dei lavori o, in assenza di una sua nomina, il committente, negli appalti privati.

Conseguenze

Negli appalti pubblici di qualsiasi valore (non solo quelli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro, come previsto prima della modifica apportata dal DL 60/2024), il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica, o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini della vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.

Invece, negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro (non più 500.000,00 euro come previsto in precedenza), il versamento del saldo finale da parte del committente:

  • è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori o del committente stesso, dell’attestazione di congruità;
  • in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro a carico del direttore dei lavori o del committente.

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni nel caso di appalti privati competono agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

“Lista di conformità INL”

L’art. 29 co. 7-9 del DL 19/2024 convertito istituisce la c.d. “Lista di conformità INL”.

Si tratta di un elenco informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) in cui i datori di lavoro possono essere iscritti, previo rilascio di un certificato e previo assenso, nel caso in cui non siano emerse violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Benefici derivanti dall’iscrizione nella “Lista di conformità INL”

In relazione ai datori di lavoro iscritti nella “Lista di conformità INL” è prevista l’esenzione, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, rispetto a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve:

  • le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • le eventuali richieste di intervento;
  • le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Cancellazione dalla “Lista di conformità INL”

La cancellazione dalla “Lista di conformità INL” è disposta dall’Ispettorato nazionale del Lavoro in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza.

Regime sanzionatorio per il “lavoro nero”

L’art. 29 co. 3 del DL 19/2024 convertito interviene con riferimento al regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. “lavoro nero”).

È confermato l’incremento del 20% già previsto dall’art. 1 co. 445 lett. d) n. 1 della L. 145/2018 per le sanzioni regolate:

  • dall’art. 18 del DLgs. 276/2003 in materia di somministrazione di manodopera e di mercato del lavoro;
  • dall’art. 12 del DLgs. 136/2016 in materia di distacco transnazionale;
  • dall’art. 18-bis 3 e 4 del DLgs. 66/2003 in materia di violazioni delle norme di durata massima settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero.

Nuovi importi sanzionatori per il “lavoro nero”

Viene inasprita la sanzione pecuniaria di cui all’art. 3 co. 3 – 5 del DL 12/2002 (c.d. “maxisanzione per lavoro nero”), innalzando al 30% la percentuale di incremento del 20% di cui all’art. 1 co. 445 lett. d) n. 1 della L. 145/2018, determinando i seguenti nuovi importi:

  • da 1.950,00 a 11.700,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei previgenti importi, pari a 1.800,00 euro nel minimo e a 10.800,00 euro nel massimo);
  • da 3.900,00 a 23.400,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei previgenti importi, pari a 3.600,00 euro nel minimo e a 21.600,00 euro nel massimo);
  • da 7.800,00 a 46.800,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in luogo dei previgenti importi, pari a 7.200,00 euro nel minimo e a 43.200,00 euro nel massimo).

Raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva

In base alla normativa vigente (art. 1 co. 445 lett. e) della L. 145/2018), tutte le suddette maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Regime sanzionatorio per la somministrazione di manodopera

L’art. 29 co. 4 e 5 del DL 19/2024 convertito modifica l’art. 18 del DLgs. 276/2003, attribuendo natura penale al regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazioni in materia di somministrazione di lavoro.

La disposizione in esame interviene anche con riferimento all’ipotesi di somministrazione fraudolenta.

Esercizio non autorizzato delle Attività di somministrazione e intermediazione di manodopera

Nell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro (art. 18 co. 4 lett. a) e b) del DLgs. 276/2003), è ora prevista la pena:

  • dell’arresto fino a un mese;
  • dell’ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La disciplina previgente prevedeva la sola pena dell’ammenda di 50,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Rimangono confermate:

  • in presenza di sfruttamento di minori, la pena dell’arresto fino a 18 mesi e un aumento del sestuplo dell’ammenda;
  • la previsione sanzionatoria che riguarda l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione (art. 4 co. 1 lett. c) del DLgs. 276/2003), punito con la pena dell’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda con importo variabile da 1.500,00 a 7.500,00 euro.

Per tutte le ipotesi sopra descritte, se il somministratore non autorizzato agisce senza scopo di lucro, si prevede l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da 600,00 a 3.000,00 euro (in luogo del previgente regime sanzionatorio, che prevede la pena dell’ammenda da 500,00 a 2.500,00 euro).

Nell’ipotesi in cui l’attività di somministrazione venga svolta da soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione di cui all’art. 18 co. 4 lett. a) e b) del DLgs. 276/2003, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Attività di ricerca e selezione del personale

Se l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione nonché di supporto e ricollocazione di personale (art. 18 co. 4 lett. d) ed e) del DLgs. 276/2003) non è autorizzato, trova applicazione la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 900,00 a 4.500,00 euro.

Se non vi è scopo di lucro, è prevista la pena dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da 300,00 a 1.500,00 euro.

Somministrazione fraudolenta

Con il nuovo co. 5-ter all’art. 18 del DLgs. 276/2003, viene modificato il quadro sanzionatorio applicato nell’ipotesi di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro viene posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

In tali casi, si prevede che il somministratore e l’utilizzatore siano puniti con la pena:

  • dell’arresto fino a 3 mesi;
  • dell’ammenda di 100,00 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Limiti sanzionatori e supplemento per recidiva

Sono state apportate modifiche all’art. 18 co. 5-quinquies del DLgs. 276/2003, laddove si stabiliva che l’importo di tutto l’impianto sanzionatorio in materia di somministrazione non potesse in ogni caso essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

In sintesi, i citati limiti minimi e massimi vengono riservati alle sole pene pecuniarie proporzionali pre­viste dall’art. 18 del DLgs. 276/2003, pertanto il tetto minimo di 5.000,00 euro e massimo di 50.000,00 euro saranno riservati alle ammende di importo pari a 60,00 euro previste per la somministrazione non autorizzata e per l’appalto e il distacco illeciti, in quanto proporzionali perché stabilite per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Rimane confermato l’incremento del 20% se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

Revisione delle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva

L’art. 30 co. 1-4 del DL 19/2024 convertito interviene – con decorrenza dall’1.9.2024 – in merito alle sanzioni civili di cui all’art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 23.12.2000 n. 388, che riguardano i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

In seguito all’intervento in commento:

  • la lett. a) del citato art. 116 co. 8 continua a prevedere, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; tuttavia, viene ora stabilito che tale maggiorazione non si applica nel caso in cui il pagamento dei premi o contributi in oggetto sia effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori; resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • la lett. b) dell’art. 116 co. 8 prevede ora, in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento a quest’ultima previsione, la norma in esame stabilisce che se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di:

  • 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
  • 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

In entrambi i suddetti casi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Inoltre, inserendo la nuova lett. b-bis) all’art. 116 co. 8 della L. 388/2000, si prevede che in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, i predetti soggetti inadempienti sono tenuti al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lett. a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

Soppressione della sanzione civile applicata in casi di oggettive incertezze

Sempre con decorrenza dall’1.9.2024, viene modificato il co. 10 dell’art. 116 della L. 388/2000:

  • sopprimendo la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giu­risprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore;
  • prevedendo invece la sola corresponsione degli interessi legali.

Criteri per la riduzione delle sanzioni civili

È stato altresì modificato, con efficacia immediata, il co. 15 dell’art. 116 della L. 388/2000, richiedendo ai consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili per i mancati o parziali versamenti dei contributi previdenziali e assistenziale di cui al co. 8 del citato art. 116, fino alla misura degli interessi legali, in caso di:

  • oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.

Messa a disposizione di dati da parte dell’INPS ai fini della regolarizzazione

L’art. 30 co. 5-9 del DL 19/2024 convertito prevede che, dall’1.9.2024, l’INPS metta a disposizione del contribuente o del suo intermediario (con criteri e modalità da determinarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto) elementi e informazioni in suo possesso riferibili al contribuente medesimo in relazione a:

  • rapporti di lavoro;
  • imponibili;
  • elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Tale comunicazione è finalizzata a stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Il contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non co­nosciuti.

Regime sanzionatorio in caso di regolarizzazione

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi a seguito delle suddette segnalazioni comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 30 co. 1 del DL 19/2024:

  • in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR); la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Regime sanzionatorio per gli inadempimenti non regolarizzati

In caso di mancata regolarizzazione e mancato pagamento nei termini previsti, a seguito delle suddette segnalazioni, l’INPS notifica al contribuente l’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle seguenti sanzioni civili:

  • in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può superare il 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può superare il 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Attività accertativa d’ufficio dell’INPS

I co. 10-14 dell’art. 30 del DL 19/2024 convertito prevedono il potenziamento dei poteri di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS.

Dall’1.9.2024, infatti, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS qualora dalla consultazione di banche dati e dalla comparazione dei relativi dati emerga:

  • l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate;
  • la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni in tutto o in parte non dovuti.

Inviti e richieste da parte dell’INPS

Gli uffici dell’INPS possono invitare:

  • i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai predetti fini;
  • ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, a fornire i relativi chiarimenti, nonché a rendere dichiarazioni sui questionari trasmessi dall’Istituto relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento.

Gli inviti e le richieste sono trasmessi dall’INPS, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni.

Avviso di accertamento

L’INPS, basandosi sulle risultanze dell’attività accertativa eseguita d’ufficio, può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata.

In caso di pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento si applica la sanzione civile nella misura di cui all’art. 116 co. 8 lett. b-bis) della L. 388/2000, che dispone una riduzione del 50%.

L’INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010.

Argomenti di prova

Costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero di opposizione all’avviso di addebito:

  • la mancata comparizione all’invito dell’INPS di cui all’art. 30 co. 11 lett. a) del DL 19/2024;
  • l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lett. b), c) e d) del medesimo co. 11.

Prestazioni occasionali in agricoltura

L’art. 29 co. 6 del DL 19/2024 convertito, in materia di lavoro occasionale in agricoltura (c.d. “LOAgri”), sostituisce il co. 354 dell’art. 1 della L. 197/2022, prevedendo che:

  • si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il rapporto oggetto della comunicazione obbligatoria al competente Centro per l’impiego se viene superato il limite di 45 giornate annue;
  • si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al co. 344; la sanzione non si applica se la violazione deriva dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del DLgs. 23.4.2004 n. 124.La sanzione amministrativa pecuniaria non si applica più qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione.

Incentivo per l’assunzione di lavoratori domestici

L’art. 29 co. 15-18 del DL 19/2024 convertito introduce un incentivo per l’assunzione, o le trasformazioni, a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani non autosufficienti:

  • con una età anagrafica di almeno 80 anni;
  • titolari dell’indennità di accompagnamento ex 1 co. 1 della L. 11.2.80 n. 18.

L’incentivo si applica dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31.12.2025.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico nel limite massimo di importo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale.

La durata massima dell’esonero è di 24 mesi.

Condizioni

Il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE socio-sanitario, in corso di validità, non superiore a 6.000,00 euro.

Il beneficio non spetta:

  • nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro, o persona del suo nucleo familiare, sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi;
  • in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1 co. 3, numeri da 1 a 5, del DPR 31.12.71 n. 1403.

L’esonero inoltre è riconosciuto nei limiti di spesa stabiliti dalla norma.

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