Premessa
Con il DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138, sono state previste numerose disposizioni urgenti in ambito fiscale (c.d. “decreto Fiscale”).
Il DL 84/2025 è entrato in vigore il 18.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 84/2025, ad eccezione di quelle riguardanti la proroga dei versamenti e le modifiche all’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, le quali sono state esaminate in precedenti circolari.
Il DL 84/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Super deduzione per nuove assunzioni – incremento occupazionale – esclusione delle società collegate
Con riguardo alla super deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, l’art. 3 del DL 84/2025, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DLgs. 216/2023, ha previsto l’esclusione dal perimetro del gruppo, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, delle società collegate.
Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Decorrenza
La modifica si applica già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”), quindi dal primo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione.
Cessione di partecipazioni in associazioni professionali e società esercenti attività artistica o professionale
L’art. 1 del DL 84/2025 introduce nel TUIR una serie di norme volte a ricondurre le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.
Riconducibilità nella categoria dei REDDITI DIVERSI
L’art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025 inserisce il nuovo co. 3-ter nell’art. 54 del TUIR, in base al quale le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale – ivi comprese quelle in società tra professionisti (STP) e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 177-bis del TUIR – costituiscono redditi diversi.
Pertanto, le predette plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
L’art. 1 co. 1 lett. f) del DL 84/2025 prevede, inoltre, una modifica all’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, diretta a ricomprendere in modo esplicito le partecipazioni detenute nelle associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR tra quelle la cui cessione dà origine a redditi diversi.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 84/2025, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute nelle società e associazioni sopra indicate sono pertanto soggette all’imposta sostitutiva del 26%.
Inapplicabilità della tassazione separata
L’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 84/2025 dispone quindi l’eliminazione dall’art. 17 co. 1 lett. g-ter) del TUIR della previsione che consente l’applicazione della tassazione separata per le “plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo”.
Tale disposizione risulta infatti superata alla luce della riconducibilità delle plusvalenze nella categoria dei redditi diversi.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”).
Interessi e proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni
Con l’art. 1 co. 1 lett. c) n. 2 del DL 84/2025, viene introdotto nell’art. 54 del TUIR anche il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari, che sono percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
L’intervento normativo chiarisce quindi che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell’introduzione, ad opera del DLgs. 192/2024, del principio di “onnicomprensività” nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”).
Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite
L’art. 2 del DL 84/2025 modifica il regime di riporto delle perdite fiscali:
- rettificando i criteri di determinazione delle perdite riportabili nel caso in cui siano effettuati versamenti e conferimenti negli ultimi 24 mesi;
- estendendo i limiti al riporto delle perdite alle società destinatarie di conferimenti d’azienda.
Decorrenza
Entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”).
Versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi
Vengono modificati gli artt. 84 co. 3-ter (per le operazioni con le quali viene trasferito il controllo e modificata l’attività) e 172 co. 7 del TUIR (per le fusioni, ma i cui principi sono estesi alle scissioni in virtù del richiamo operato dall’art. 173 co. 10), con riferimento alla riduzione del limite quantitativo del patrimonio netto, ove utilizzato a valori reali (certificato da perizia), in caso di versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
Non vi sono invece modifiche ove, ai fini di detto limite quantitativo, sia utilizzato il criterio del patrimonio netto contabile.
Nel dettaglio, la modifica prevede che, laddove sia utilizzato il patrimonio netto a valori reali certificato da perizia, la riduzione è pari al doppio dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
La modifica è motivata dall’esigenza di evitare che versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi superiori al dato del patrimonio netto contabile azzerino il dato delle perdite riportabili anche se viene utilizzato il criterio del valore economico.
Conferimenti d’azienda
Con il nuovo co. 5-bis dell’art. 176 del TUIR, viene stabilito che alla società conferitaria si applicano le disposizioni del precedente art. 173 co. 10. Conseguentemente, le perdite della società destinataria di un conferimento d’azienda sono parificate a quelle della società beneficiaria della scissione e possono essere riportate subordinatamente alla “vitalità” (accertata sulla base dei ricavi e delle spese di lavoro subordinato) e limitatamente al patrimonio netto (contabile o a valori reali).
A tale fattispecie è inoltre estesa la tutela prevista dall’art. 177-ter del TUIR per le operazioni che avvengono all’interno del gruppo, la quale assicura la disapplicazione dei limiti e delle condizioni al riporto per le perdite realizzate quando le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo e per le perdite “omologate”.
Modifiche al regime delle CFC
L’art. 4 del DL 84/2025 interviene sul regime delle Controlled Foreign Companies (CFC) di cui all’art. 167 del TUIR, prevedendo:
- la modifica del co. 4-bis dell’art. 167 del TUIR, che disciplina il criterio in base al quale l’imposta minima nazionale equivalente deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera;
- la revisione del co. 4-ter del medesimo art. 167, il quale si occupa dell’opzione per la verifica del reddito effettivo con il pagamento del 15% sull’utile delle società estere controllate.
Viene inoltre integrato il co. 9 dell’art. 167 del TUIR per disciplinare la detraibilità dall’IRES dovuta dalla controllante dell’importo dell’imposta minima nazionale equivalente allocata alla CFC secondo il co. 4-bis.
Infine, si modifica il co. 5 dell’art. 167 del TUIR, operando il corretto coordinamento tra la disciplina vigente e la riforma dell’istituto dell’interpello effettuata con il DLgs. 219/2023.
Decorrenza
Le novità in esame trovano applicazione per la determinazione dei redditi prodotti già a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (ossia dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti “solari”).
Le nuove norme hanno quindi effetto sulla compilazione dei modelli REDDITI 2025.
Modifica dell’ETR test
Una prima modifica interessa il calcolo dell’ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell’imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) dovuta.
La QDMTT estera non è un’imposta calcolata su base individuale atteso che essa è dovuta in relazione alla (sotto) giurisdizione di localizzazione della (potenziale) controllata CFC. Pertanto, ai fini del calcolo del suo ETR è necessario allocare una frazione dell’importo complessivamente dovuto con riferimento alla (sotto) giurisdizione di riferimento. Detto importo concorre a formare il numeratore della frazione per il calcolo dell’ETR.
La nuova norma prevede che la QDMTT estera rileva in misura proporzionale tra i profitti eccedenti (excess profit) della controllata localizzati in un determinato Paese e il totale dei profitti eccedenti delle entità soggette all’imposta minima nazionale con il criterio di attribuzione stabilito dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera.
Meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva
Con riferimento al meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere (c.d. “ETR test”), viene modificato il co. 4-ter dell’art. 167 del TUIR relativo al pagamento del 15% sull’utile della controllata e si prevede che:
- è sempre calcolato avendo riguardo all’utile contabile netto dell’esercizio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante, determinato con le modalità disciplinate nel medesimo art. 167 del TUIR;
- viene considerato esplicitamente non deducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP;
- integra la condizione richiesta dalla lett. a) del co. 4 dell’art. 167 del TUIR (tassazione effettiva congrua), anche ai fini dell’imposizione dei dividendi percepiti dai soci.
La Relazione illustrativa al DL 84/2025 precisa che gli utili distribuiti dalla società controllata estera, realizzati nel periodo d’imposta per il quale si è fruito del meccanismo opzionale in argomento, non risultano per il socio come provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati.
È confermato che, permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Disallineamenti da ibridi – Regime di penalty protection – Regime transitorio
L’art. 5 del DL 84/2025 interviene sulla disciplina transitoria relativa al regime sanzionatorio in materia di disallineamenti da ibridi, introdotto dall’art. 61 del DLgs. 209/2023.
La nuova norma fissa, in particolare, come scadenza per la predisposizione (e per la comunicazione di possesso) della documentazione idonea il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del DM attuativo 6.12.2024, cioè quella relativa al periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari” (il cui termine di presentazione è fissato al prossimo 31.10.2025).
Relativamente alle modalità e ai modelli da utilizzare, il possesso della documentazione dovrà essere segnalato nei modelli REDDITI 2025, con apposita indicazione nel riquadro “Altri dati” del Frontespizio, sia con riferimento al periodo d’imposta 2024 (normativa a regime), sia ai periodi antecedenti (disciplina transitoria).
Operatività della disciplina fiscale del codice del Terzo settore e dell’impresa sociale
Gli artt. 8 e 14 del DL 84/2025 intervengono per definire l’operatività della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e degli enti con la qualifica di impresa sociale (DLgs. 112/2017), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Efficacia del Titolo X del Codice del Terzo settore
L’art. 8 del DL 84/2025 rimuove l’autorizzazione della Commissione europea e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) quali condizioni per l’efficacia del Titolo X del codice del Terzo settore, rubricato “Regime fiscale degli enti del terzo settore”.
Il Titolo X del DLgs. 117/2017 si applicherà agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (quindi dal 2026, per i soggetti “solari”).
Si ricorda, tuttavia, che alcuni articoli di tale Titolo X (ad esempio, l’art. 82, su imposte indirette e tributi locali, e l’art. 83, su deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali a ETS) sono già operativi in via transitoria e saranno applicati a regime dal periodo d’imposta 2026.
Efficacia delle agevolazioni fiscali per l’impresa sociale
Specularmente, l’art. 14 del DL 84/2025 rimuove l’autorizzazione della Commissione europea quale condizione per l’operatività delle agevolazioni fiscali per gli enti dotati della qualifica di impresa sociale.
Il vincolo dell’autorizzazione della Commissione europea viene confermato solo per la disciplina relativa alle detrazioni e alle deduzioni per le somme investite nelle imprese sociali, contenute nell’art. 18 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 112/2017.
Modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 presentati tardivamente entro l’8.11.2024
Con l’art. 12 del DL 84/2025 è stato stabilito che si considerano tempestive le dichiarazioni modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, il cui termine di presentazione scadeva il 31.10.2024, se presentate entro l’8.11.2024.
Ravvedimento operoso della tardiva presentazione
Qualora siano state versate somme a titolo di ravvedimento operoso per la tardiva presentazione dall’1.11.2024 all’8.11.2024 delle dichiarazioni in esame, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, viene escluso il diritto al relativo rimborso.
Adesione al concordato preventivo 2024-2025
Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi presentate successivamente al 31.10.2024 ma entro l’8.11.2024, considerate tempestive in base alla disposizione in esame, non hanno rilevanza ai fini:
- della possibilità di adesione entro il 12.12.2024 al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, in quanto era richiesta la valida presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 e la successiva presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 7-bis del DL 155/2024);
- dell’accesso al ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024, per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, anche a seguito della riapertura entro il 12.12.2024.
IVA – inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
L’art. 9 del DL 84/2025 modifica l’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 57 – 63 della L. 207/2024) che prevedono:
- il reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione di merci e dei servizi di logistica;
- in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell’IVA da parte del committente del servizio nei predetti settori.
Entrambe le discipline saranno applicabili (rispettivamente, dopo il rilascio dell’autorizzazione UE e a seguito dell’emanazione del provvedimento attuativo) alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono le predette attività.
È stata soppressa la limitazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Subappalti
Si prevede, inoltre, che l’opzione per il predetto regime transitorio possa essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori.
IVA – esclusione delle società quotate dallo spliT payment
L’art. 10 del DL 84/2025 esclude le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini IVA, dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dall’1.7.2025. La disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.
La modifica normativa ha lo scopo di allineare la disciplina nazionale a quanto previsto nella decisione UE 25.7.2023 n. 1552, con la quale l’Italia è stata autorizzata a prevedere il meccanismo dello split payment sino al 30.6.2026, ma escludendo le predette società dal relativo campo applicativo, a partire dall’1.7.2025.
Aliquote IMU per il 2025 – Proroga delle delibere di approvazione del prospetto
L’art. 6 del DL 84/2025 proroga dal 28.2.2025 al 15.9.2025 il termine entro cui i Comuni devono adottare le delibere di approvazione del prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2025, da redigere utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul Portale del federalismo fiscale ai sensi del DM 7.7.2023.
Sanatoria delle delibere “tardive”
Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, mediante l’applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale, tra l’1.3.2025 e il 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).
Inserimento e pubblicazione del prospetto delle aliquote
Rimane fermo che il prospetto delle aliquote IMU, affinché abbia efficacia per l’anno 2025, deve essere anche:
- inserito nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14.10.2025;
- pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28.10.2025 (art. 1 co. 767 della L. 160/2019).
Mancata adozione o pubblicazione nei termini
In caso di mancata adozione o pubblicazione nei termini del prospetto delle aliquote IMU, si applicano le aliquote “di base” individuate dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019.
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