Premessa
Con la L. 11.3.2026 n. 34, pubblicata sulla G.U. 23.3.2026 n. 68, è stata emanata la “legge annuale sulle piccole e medie imprese”.
Le disposizioni della L. 11.3.2026 n. 34 sono entrate in vigore il 7.4.2026, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nella L. 11.3.2026 n. 34.
Sospensione della tassazione degli utili investiti in contratti di rete
Con l’art. 1 della L. 34/2026 viene riproposta la sospensione da imposizione, al ricorrere di determinati requisiti, per gli utili che vengono investiti nelle reti di imprese.
La norma ricalca l’art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 con cui era stata introdotta, fino al periodo d’imposta 2012, la sospensione da imposizione per gli utili d’esercizio destinati al fondo comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Ambito temporale di applicazione
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e fino a quello in corso al 31.12.2028 (periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, per i soggetti “solari”).
Per l’agevolazione sono stati stanziati 15 milioni di euro annui.
Soggetti interessati
Possono fruire della sospensione dell’imposizione degli utili le sole imprese che aderiscono a un contratto di rete che non preveda il riconoscimento della soggettività giuridica (c.d. “rete contratto”).
Requisiti oggettivi
A fini della sospensione da imposizione, gli utili devono essere conferiti, alternativamente, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, con lo scopo di consentire, entro l’esercizio successivo, la realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete.
Il programma comune di rete deve essere stato, anteriormente al conferimento degli utili, asseverato da organismi che siano espressione dell’associazionismo imprenditoriale, i cui requisiti saranno individuati con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con il quale saranno individuati anche gli organismi pubblici che possono anch’essi asseverare i programmi.
Gli utili agevolati, che non possono superare il limite di un milione di euro annui, devono essere accantonati in un’apposita riserva, di cui dovrà essere data notizia in Nota integrativa, la quale non può essere utilizzata, pena la decadenza dell’agevolazione, negli esercizi successivi per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o nel caso in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
L’agevolazione si applica esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.
Rideterminazione degli acconti
Per il periodo d’imposta successivo l’acconto delle imposte dirette deve essere calcolato prendendo a riferimento le imposte del periodo precedente che si sarebbero originate senza la sospensione della tassazione degli utili.
Provvedimento attuativo
Con un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera -aumento della soglia di abitanti del comune di destinazione
L’art. 26 co. 1 della L. 34/2026 ha modificato l’art. 24-ter del TUIR, il quale disciplina il regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nelle Regioni del Centro-Sud Italia.
La modifica ha quale obiettivo quello di estendere la platea dei Comuni nei quali i potenziali interessati possono trasferirsi per beneficiare delle agevolazioni.
Aumento popolazione massima da 20.000 a 30.000 abitanti
Il beneficio compete a fronte del trasferimento della residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure in uno dei Comuni rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016, o in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6.4.2009, avente comunque una popolazione non superiore a una determinata soglia.
Per effetto delle modifiche in esame, questa soglia viene elevata da 20.000 a 30.000 abitanti.
Rimangono immutate le altre caratteristiche del regime agevolativo.
Decorrenza
Non è prevista un’apposita norma di decorrenza per le modifiche apportate.
Potrebbe ipotizzarsi un’adozione delle nuove disposizioni per i trasferimenti di residenza fiscale operati, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, dal 2026 (periodo d’imposta in corso al 7.4.2026, data di entrata in vigore della L. 34/2026): così ragionando, potrebbero essere agevolate anche le persone trasferitesi nei primi 3 mesi dell’anno 2026, le quali, al pari di quelle che si trasferiscono prima dell’inizio di luglio, acquisiscono la residenza fiscale italiana dal 2026 ai sensi del predetto art. 2.
Ove invece si prenda come spartiacque la data di trasferimento della residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., i trasferimenti nei primi 3 mesi rimarrebbero vincolati al rispetto della vecchia soglia di 20.000 abitanti del Comune di destinazione.
Incentivi per favorire il ricambio generazionale dei lavora-tori dipendenti
L’art. 6 della L. 34/2026 introduce, per il biennio 2026-2027 e per un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori prossimi alla pensione, una misura che attribuisce al lavoratore subordinato a tempo indeterminato, assunto presso aziende private che occupano fino a 50 dipendenti, la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.
L’esercizio di tale facoltà, possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, si accompagna alla concessione, fino al 31.12.2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore ed entro i previsti limiti di spesa, di determinati benefici di natura contributiva.
Requisiti
I lavoratori destinatari della misura in questione devono essere in possesso:
- di un’anzianità contributiva precedente al 1996;
- dei requisiti idonei a conseguire, entro l’1.1.2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Benefici
La facoltà in questione è esercitabile fino al 31.12.2027, o alla data di effettivo pensionamento se anteriore, e si accompagna alla concessione di determinati benefici, quali:
- l’integrazione dei versamenti contributivi,sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro;
- la copertura pensionistica figurativa per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa;
- un esonero contributivo del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000,00 euro.
Il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a 34 anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Adempimenti operativi
I lavoratori in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto in regime di part time, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%.
Tali lavoratori dovranno concordare con il datore di lavoro, tramite un atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
Successivamente, al lavoratore in regime di part time verrà riconosciuto il citato esonero contributivo del 100%, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31.12.2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento se anteriore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Salute e sicurezza per le prestazioni in smart working
L’art. 11 della L. 34/2026 interviene sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in capo al datore di lavoro, per le prestazioni svolte in modalità agile (c.d. “smart working”).
Introducendo il co. 7-bis all’art. 3 del DLgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), viene previsto che per l’attività lavorativa svolta in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, il cui obbligo di consegna era comunque già vigente (art. 22 della L. 81/2017).
La consegna di tale informativa deve avvenire con cadenza almeno annuale; in essa sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Obblighi del lavoratore
Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Regime sanzionatorio
La violazione di tale obbligo informativo è punibile ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. c) del DLgs. 81/2008, quindi con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 euro.
Attività formativa in occasione dei periodi di cassa integra-zione guadagni
L’art. 10 co. 1 lett. b) della L. 34/2026 interviene con riferimento all’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, modificando l’art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008 e prevedendo l’applicazione di tale obbligo anche per i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG).
L’art. 37 co. 4 del DLgs. 81/2008, nella formulazione previgente, stabiliva che la formazione e l’addestramento specifico fossero obbligatori in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Con la L. 34/2026 viene aggiunta una nuova fattispecie in presenza della quale scatta l’obbligo formativo, rappresentata dai periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro.
Iscrizione all’INPS dei datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli
L’art. 10 co. 3 della L. 34/2026 introduce alcune semplificazioni amministrative per le imprese agricole che riguardano, in particolare, la presentazione della domanda di iscrizione all’INPS dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro.
Nel dettaglio, l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all’INPS, anziché attraverso la comunicazione unica (ComUnica) di cui all’art. 9 del DL 7/2007 (conv. L. 40/2007).
La novità procedurale non sarà limitata alla sola procedura di iscrizione, ma si applicherà anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa.
Attuazione delle nuove modalità
L’INPS dovrà predisporre le modifiche necessarie per dare attuazione a tale facoltà.
Di conseguenza, la facoltà di presentare direttamente all’INPS la domanda di iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli non è immediatamente operativa, ma sarà necessario attendere le disposizioni attuative dell’INPS.
Esonero dall’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori e le macchine agricole
Con l’art. 9 della L. 34/2026 sono state estese le deroghe relative all’obbligo assicurativo previste dall’art. 122-bis co. 1 del DLgs. 209/2005, in riferimento ad alcuni macchinari, anche ai settori ferroviario, portuale, aeroportuale e agricolo.
Deroga all’obbligo assicurativo
L’art. 122 del DLgs. 209/2005 prevede un obbligo generalizzato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all’art. 2054 c.c., dei veicoli che circolano sul suolo se utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.
In deroga a tale obbligo, il successivo art. 122-bis co. 1 esclude dall’obbligo assicurativo i veicoli che risultano formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso, in ragione di una misura adottata dall’Autorità competente conformemente alla normativa vigente, è inibito, temporaneamente o definitivamente.
Deroghe per le imprese ferroviarie, portuali e aeroportuali
La deroga all’obbligo assicurativo viene estesa anche:
- ai carrelli, intesi, ai sensi dell’art. 58 co. 2 lett. c) del DLgs. 285/92, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose, che:
- non risultano immatricolati;
- operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
- ai veicoli utilizzati solamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
Viene, inoltre, previsto che in ragione della deroga non sorge l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 283 del DLgs. 209/2005 quando la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
Deroghe per le imprese agricole
La deroga viene estesa altresì alle macchine agricole a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali:
- che non sono immatricolate o sono prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione;
- che operano solamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico;
- a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso, non sorge l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all’art. 283 del DLgs. 209/2005 quando la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
Lotta alle false recensioni on line
Gli artt. 18-22 della L. 34/2026 contengono una serie di disposizioni che si prefiggono l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle false recensioni on line, garantendo recensioni “attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione delle prescrizioni in tema di lotta alle false recensioni on line concerne le recensioni:
- inerenti a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale;
- nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano.
Requisiti di liceità delle recensioni on line
Una recensione on line si considera lecita a condizione che:
- sia rilasciata entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio cui si riferisce;
- provenga dalla persona fisica che ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, con la precisazione che si presume autentica la recensione on line corredata da documentazione fiscale;
- sia rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre;
- non rappresenti il frutto di sconti o promesse degli stessi, né di benefici e altri vantaggi da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
La recensione on line è, invece, illecita:
- in mancanza dei requisiti sopra elencati;
- nonché, in ogni caso, quando sono decorsi 2 anni dalla sua pubblicazione, in ragione della sua mancanza di attualità.
Segnalazione delle recensioni illecite
Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato possono segnalare le recensioni che non rispettano i suddetti requisiti di liceità:
- nei modi prescritti dall’art. 16 § 2 del regolamento europeo 19.10.2022 n. 2065 sui servizi digitali;
- al fine di ottenere la loro rimozione.
Divieto di acquisto e cessione di recensioni on line
Viene sancito il divieto di acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni on line, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
L’osservanza del suddetto divieto di acquisto e cessione delle recensioni on line è presidiata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale sono attribuiti i poteri investigativi e sanzionatori di cui all’art. 27 del DLgs. 206/2005 (Codice del consumo), fermi restando i profili di responsabilità penale.
Linee guida e monitoraggio
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di:
- elaborare, con proprio provvedimento, apposite Linee Guida che orientino le imprese nell’adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni, previa audizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nonché del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero del Turismo;
- svolgere un monitoraggio annuale sull’applicazione delle nuove disposizioni e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
Inoltre, ai fini del rafforzamento dell’attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del citato regolamento europeo 19.10.2022 n. 2065.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano alle recensioni pubblicate a partire dal 7.4.2026 (data di entrata in vigore della L. 34/2026), mentre non hanno effetto rispetto alle recensioni già pubblicate in precedenza.
Riferimento all’artigianato nella pubblicità
L’art. 16 della L. 34/2026 ha modificato l’art. 5 della L. 443/85 (legge quadro per l’artigianato), stabilendo che nessuna impresa può adottare, quale ditta, insegna o marchio, oppure nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti o servizi, qualora non sia iscritta all’albo delle imprese artigiane e non produca o realizzi direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o messi in vendita qualificandoli come artigianali.
Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.
Sanzioni
In caso di violazione delle suddette disposizioni, ai trasgressori è irrogata dall’autorità regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1% del fatturato dell’impresa. Tale sanzione:
- non può comunque essere inferiore a 25.000,00 euro per ogni violazione;
è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla L. 689/81.


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