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Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Comunicazione semestrale dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023

da | Feb 17, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Le disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state ulteriormente modificate con il DM 27.12.2022, pubblicato sulla G.U. 3.1.2023 n. 2.

La principale novità riguarda l’applicazione, anche per il 2023, di una periodicità semestrale, invece che mensile, per la trasmissione dei dati.

La decorrenza della periodicità mensile viene conseguentemente differita al 2024.

Termini di invio per le spese sostenute nel 2023

Per effetto delle modifiche all’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 apportate dal DM 2.2.2022 (pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32), in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2023 l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria sarebbe dovuto diventare mensile, dopo il periodo transitorio degli anni 2021 e 2022 in cui è stata prevista una periodicità semestrale.

Con il citato DM 27.12.2022 la periodicità semestrale viene invece estesa anche al 2023.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve quindi avvenire entro:

  • il 30.9.2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
  • il 31.1.2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

Esercenti l’arte ausiliaria di ottico

Le suddette scadenze del 30.9.2023 e del 31.1.2024 si applicano anche agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, primario o secondario, 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Con il DM 28.11.2022, pubblicato sulla G.U. 9.12.2022 n. 287, sono state infatti apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, ridefinendo l’obbligo per gli ottici di invio dei dati delle spese sanitarie, a seguito dell’adeguamento della normativa nazionale, ad opera del DLgs. 5.8.2022 n. 137, ai regolamenti comunitari in materia di dispositivi medici (regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5.4.2017 n. 745 e 23.4.2020 n. 561).

Per effetto del suddetto DM 1.9.2016, l’obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie è stato infatti previsto anche in relazione agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 24.2.97 n. 46 in materia di dispositivi medici, a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2016.

Il suddetto regolamento UE 5.4.2017 n. 745 ha però stabilito che le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, non siano più considerati dispositivi medici “su misura”, ma inquadrabili invece come “dispositivi adattabili”. Di conseguenza:

  • è decaduto l’obbligo di iscrizione degli ottici nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco è stato pertanto dismesso;
  • ai fini dell’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2022, occorre fare riferimento al codice attività, come sopra indicato.

In via transitoria, il citato DM 28.11.2022 aveva stabilito che l’invio dei dati relativi alle spese sa­nitarie sostenute nel 2022 dovesse avvenire entro il 31.1.2023. Si trattava quindi di un’unica sca­denza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022.

In relazione alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2023, anche per gli ottici la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati.

Termini di invio per le Spese sostenute dall’1.1.2024

Secondo quanto stabilito dal DM 27.12.2022, la periodicità mensile per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria si applicherà “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024” e l’invio dovrà avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del docu­mento fiscale”.

Il primo invio mensile scadrà quindi il 29.2.2024, in relazione alle spese sostenute nel mese di gennaio 2024.

Rilevanza del momento del pagamento

Resta confermato il co. 2-bis dell’art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021, con il quale è stato stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue quindi una logica “di cassa”, rilevando il momen­to del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Le specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020, infatti:

  • da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento af­ferente al documento fiscale emesso;
  • dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Esempi

Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:

  • emessa entro il 31.12.2022 e pagata a gennaio 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2023;
  • emessa entro il 30.6.2023 e pagata a luglio 2023, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2024;
  • emessa entro il 31.12.2023 e pagata a gennaio 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 29.2.2024;
  • emessa a maggio 2024 e pagata a luglio 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 31.8.2024;
  • emessa a settembre 2024 e pagata a ottobre 2024, l’invio dovrà avvenire entro il 30.11.2024.

Indicazione dei contributi economici per le spese sanitarie

Con il DM 28.12.2022, pubblicato sulla G.U. 12.1.2023 n. 9, sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto DM 19.10.2020 stabilendo che, a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2022, l’invio dei dati deve ricomprendere anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportati sui documenti fiscali.

Si tratta, ad esempio, del:

  • contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore di membri di nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000,00 euro annui (c.d. “bonus vista”), di cui all’art. 1 co. 438 della L. 30.12.2020
    178 e al DM 21.10.2022;
  • contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi (c.d. “bonus psicologo”), di cui all’art. 1-quater 3 del DL 30.12.2021 n. 228 (conv.
    L. 25.2.2022 n. 15) e al DM 31.5.2022.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precom­pilazione delle dichiarazioni, tra cui quelli riguardanti le spese sanitarie e veterinarie, è soggetta all’ap­plicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la san­zio­ne è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Correzione dei dati trasmessi senza sanzioni

Nei casi di errata comunicazio­ne dei dati, la sanzione non è applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 gior­­ni successivi alla segnalazione stessa.

 

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