Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Decreto Crescita. Proroga rottamazione-ter

da | Lug 5, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Nella fase di conversione in legge del D.L. 34/2019, sono state introdotte importanti novità per la c.d. rottamazione-ter..

LA ROTTAMAZIONE-TER

Il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, all’art.3 ha riproposto la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:

  • capitale e interessi dovuti all’Ente creditore (Vanno pagati tutti gli interessi a qualsiasi titolo affidati dall’Ufficio accertatore all’Agente della Riscossione (vedi a tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n°2/2017);
  • l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;
  • nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.

In pratica il debitore non è tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa Decreto Fiscale). E’ possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione ecc.

 LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ADESIONE (comma 5, art. 3)
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

La dichiarazione di adesione, modello DA-2018 (modello DA-2018-D per le risorse U.E.), poteva essere oggetto di integrazione/rettifica entro il termine di presentazione del 30 aprile 2019. Termine oramai spirato.

Entro il 30 giugno 2019, l’Agente della Riscossione è tenuta a comunicare ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Il Legislatore, in fase di conversione in Legge del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, è intervenuto riaprendo il termine di presentazione delle istanze di adesione alla rottamazione-ter, termine, come già anticipato sopra, in precedenza fissato al 30 di aprile.

Rottamazione-ter. La proroga

L’articolo 16-bis del D.L. crescita, come da approvazione in via definitiva dalla Camera e ora in imminente passaggio al Senato prima di arrivare alla conversione in legge, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (Vedi dossier camera/Senato disponibile al seguente link (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01114464.pdf).

Rottamazione-ter. Le novità del D.L. crescita

LA RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Fatti salvi i debiti già̀ ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, il Decreto Crescita riapre i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità̀ e in conformità̀ alla modulistica che l’A.D.E.R. deve pubblicare sul proprio sito internet entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (non ancora avvenuta).

Riapertura termini di adesione alla Rottamazione-ter carichi Gennaio 2000 – Dicembre 2017

Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del D.L. crescita

L’Agente della Riscossione pubblica i modelli di adesione alla rottamazione-ter come da proroga al 31 luglio

31 luglio 2019

Termine presentazione istanza di adesione rottamazione-ter

31 luglio 2019

Termine di rettifica delle dichiarazioni presentate entro il 31 luglio

31 ottobre 2019

L’Agente della riscossione comunica l’importo delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione

30  novembre 2019

Le dilazioni sospese afferenti carichi per i quali si presenta l’istanza di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973).

Il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive di pari importo, come sotto individuate.

Dilazione Rottamazione-ter in proroga- post-Decreto Crescita

30 novembre 2019

Pagamento 1° (20% del totale) o unica rata della rottamazione-ter

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020

2°-3°-4° e 5° rata eventuale dilazione dei pagamenti

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021

6°-7°-8°-9° rata eventuale dilazione dei pagamenti

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2022

10°-11°-12°-13° rata eventuale dilazione dei pagamenti

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2023

14°-15°-16°17° rata eventuale dilazione dei pagamenti

In caso di pagamento rateale, gli interessi del 2% sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

OSSERVA – Indicazioni precise sono previste altresì per i debiti relativi ai carichi di cui alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017) per i quali, entro il 7 dicembre 2018, non è stato effettuato l’integrale pagamento delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3, comma 21 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Per tali soggetti, le rate seguono un nuovo calendario di scadenze, leggermente modificato, rispetto a quello fissato in precedenza dal D.L. 119 post conversione in legge.

Vecchia dilazione post mancati pagamenti al 7 dicembre 2018

31 luglio e 30 novembre 2019

Pagamento in unica soluzione al 31 luglio o 1° rata al 31 luglio e 2° rata al 30 novembre

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020

3°-4°- 5°-6° rata eventuale dilazione dei pagamenti

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021

7°-8°-9°-10° rata eventuale dilazione dei pagamenti

 

Nuova dilazione post mancato pagamento al 7 dicembre 2018

30 novembre 2019

Pagamento unica rata o 1° rata del piano di dilazione se richiesto (20% del totale)

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020

2°-3°-4°- 5°- rata eventuale dilazione dei pagamenti

28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021

6°-7°-8°-9°- rata eventuale dilazione dei pagamenti

 

 

Scheda pratica

INDICAZIONI OPERATIVE PROROGA ROTTAMAZIONE-TER

Caso n° 1

Applicazione lieve inadempimento ai carichi definibili come da proroga

In fase di conversione in legge del D.L. 119/2018, si era intervenuti sulla disciplina dei pagamenti dovuti per la rottamazione-ter, ammettendo la previsione di un lieve inadempimento. In termini pratici, non si decade dalla definizione agevolata, art.3 comma 1 D.L. 119, laddove il contribuente effettui il pagamento della prima o unica rata o delle successive, con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Il lieve inadempimento trova applicazione anche per le somme differite ai sensi del comma 21 e 24 dell’art.3, solo in riferimento alle rate con scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019:

  •  in funzione della proroga al 7 dicembre (non era ammesso lieve inadempimento rispetto a tale data) per i pagamenti scaduti di cui alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017);
  • e di quella prevista per i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata 2016 (ex articolo 6 del Decreto-Legge n. 193 del 2016) e 2017 (ex articolo 1 del Decreto-Legge n. 148 del 2017).

Detto ciò, le disposizioni di cui al Decreto Crescita, prevedono che “si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis”; in termini pratici, il lieve inadempimento, come sopra individuato troverà applicazione anche per i carichi oggetto di istanza di definizione entro il prossimo 31 luglio.

In attesa di conferme ufficiali, il lieve inadempimento non dovrebbe trovare applicazione per i carichi oggetto di “rottamazione-bis”, per i quali non sono state pagate entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 (quella del 31 ottobre per i carichi 2000/2016 D.L. 193). Si veda a tal proposito il comma 23 dell’art.3 del D.L. 119/2018.

 

Caso n° 2

La sospensione delle dilazioni in essere

Anche per i carichi definibili con la presentazione dell’istanza entro il prossimo 31 luglio e già oggetto di piani di rateazione, varranno le indicazioni secondo le quali alla data di scadenza della 1° delle 17 rate, ossia al 30 novembre, le dilazioni sospese in seguito alla presentazione  dell’istanza di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973).

 

Caso n° 3

Dilazione carichi come da mancato pagamento al 7 dicembre

I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (ai sensi dell’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall’articolo 3, comma 23), ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

Caso n° 4

Proroga anche per il saldo e stralcio

Il Decreto Crescita, come da testo approdato in Senato, prima della definitiva conversione in legge, Il comma 2 riapre al 31 luglio 2019 i termini per il cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà economica, disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 198) e il cui termine è scaduto il 30 aprile 2019.La proroga ha effetti anche per le dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento (conversione in legge ad oggi non ancora avvenuta).

 

 

0 commenti