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Gli incentivi all’acquisto di DPI e sanificazione: il punto delle misure in essere

da | Mag 9, 2020 | Aggiornamenti

Normativa e prassi

Il bando impresa sicura di invitalia: finanziamento diretto delle spese – articolo 43 del dl 18/2020

Il bando utilizza le risorse per 50 milioni di euro trasferite dall’Istituto all’Agenzia per finanziare il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale necessari a far fronte all’emergenza Covid-19.

L’Inail, in virtù dell’art. 43 del decreto Cura Italia del 17 marzo scorso, ha trasferito a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo) 50 milioni di euro per sostenere le aziende nel potenziamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.  

OSSERVA – l’intervento mira a sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione che operano in Italia, al fine di contrastare l’emergenza Covid-19. Sulla base di questo finanziamento, Invitalia ha lanciato il bando “Impresa sicura”.

Rimborsi fino al 100 per cento delle spese sostenute dalle aziende. Il bando è rivolto alle aziende che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il rimborso può essere concesso fino al 100 per cento delle spese ammissibili fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Gli importi massimi rimborsabili sono di 500 euro per ogni lavoratore destinatario dei dpi e 150 mila euro per l’impresa. L’importo minimo erogabile non può essere inferiore a 500 euro.

Sono ammesse le imprese che operano in Italia e possono partecipare al bando tutte le aziende, che indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, al momento della domanda di rimborso, risultino regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel registro delle imprese; abbiano la sede principale o secondaria in Italia; siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ossia non figurino in liquidazione volontaria e non risultino sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono rimborsabili gli acquisti di mascherine, guanti, camici, tute e altri dpi. Attraverso “Impresa sicura”, le aziende possono chiedere il rimborso delle spese sostenute, tra il 17 marzo scorso e la data di invio della domanda, per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e al contrasto all’emergenza da Covid-19: mascherine filtranti e chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3; guanti in lattice, vinile, nitrile; dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione individuale come tute e camici; calzari e sovrascarpe; cuffie, copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti, disinfettanti, antisettici.

Le domande vanno presentate in modalità telematica. La procedura si svolge in tre fasi. Le imprese possono inviare all’Agenzia la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello informatico dedicato. Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le aziende che hanno inoltrato la prenotazione in ordine cronologico, indicando le prenotazioni ammesse a presentare la domanda di rimborso e quelle non ammissibili.

Rimborsi entro il mese di giugno 2020. Le imprese potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web di Invitalia. Si procederà con i rimborsi entro il mese di giugno 2020. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Invitalia.

Il credito di imposta per le attivita’ di sanificazione (articolo 64 del dl 18/2020) e per i dispositivi di protezione individuale (articolo 30, dl 23/2020)

Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro: aspetti generali

Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:

  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.

OSSERVA – ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano sostenute nel corso del 2020.

Ambito di applicazione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:

  • attività di impresa;
  • attività professionale o artistica;

e, conseguentemente, poiché non sono state precisate specifiche eccezioni all’ambito di operatività del medesimo, si ritiene che i benefici trovano applicazione in maniera non differenziata ai citati operatori economici senza limitazione alcuna in relazione all’attività in concreto posta in essere.

Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta coloro che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e, quindi:

  • i privati;
  • le organizzazioni e le associazioni che non esplicano una delle anzidette attività.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto, nell’ambito delle spese sostenute per:

  • sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale;

per l’acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa l’eventuale loro installazione.

A titolo di mera esemplificazione, senza pretesa di completezza, il credito d’imposta in argomento trova applicazione con riferimento:

  • alle mascherine chirurgiche;
  • alle mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • ai guanti;
  • alle visiere di protezione;
  • agli occhiali protettivi;
  • alle tute di protezione;
  • ai calzari;

nonché per l’acquisto e l’installazione di:

  • barriere;
  • pannelli protettivi;
  • detergenti mani o gel antibatterici;

NOTA BENE – si ritiene opportuno precisare che con il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, è stato previsto l’obbligo di informare sia tutti i lavoratori, sia chiunque entri nei locali dell’impresa, sulle disposizioni delle autorità in merito al contrasto dell’epidemia, consegnando e/o affiggendo appositi opuscoli informativi, all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali.

Operatività del credito d’imposta.

L’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al primo comma ha espressamente stabilito che allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Mentre nel successivo comma 2, viene annunciata l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della definizione delle particolari modalità di accesso al beneficio.

Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, invece, viene stabilito che al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

ATTENZIONE! – ne deriva, conseguentemente, che anche in questa ipotesi, le modalità per il coerente utilizzo dell’agevolazione devono necessariamente risultare definite con il richiamato apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

La circolare 11/e del 6 maggio 2020:  detraibilità delle spese di acquisto mascherine e gel per i cittadini

Come detto in premessa l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare 11/E del 6 maggio con la quale chiarisce che anche i cittadini potranno usufruire di una sorta di rimborso spese per l’acquisto di mascherine.

Infatti queste potranno essere considerate alla stregua di normali spese sanitarie e quindi si potranno portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2021 (redditi 2020) nel limite del 19%, per la parte che supera i 129,11 euro, ma a patto che queste abbiano il regolare marchio CE.

Link utili

Il bando per accedere al credito Impresa Sicura si trova al seguente link:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura

Dove prenotare il rimborso dall’ 11 maggio 2020:

https://prenotazione.dpi.invitalia.it/

Dove scaricare il facsimile di domanda e la guida all’utente:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/come-funziona

 

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