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Bonus pubblicità 2021: ammessi anche investimenti su Tv e radio

da | Mar 9, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, ha previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, tra cui il bonus pubblicità istituito dall’articolo 57-bis del DL n.50/2017.

In particolare, per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Tale novità è stata da tutti interpretata come esclusione dall’ambito applicativo degli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tuttavia, le istruzioni per la richiesta dell’agevolazione, aggiornate a fine febbraio 2021 dall’Agenzia, indicano che per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

OSSERVA – Quindi, la nuova disciplina prevede un regime differenziato per il riconoscimento del credito d’imposta a seconda della tipologia degli investimenti effettuati, essendo stato eliminato il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, esclusivamente per gli investimenti sulla stampa.

 Si riporta in una tabella riepilogativa le modifiche apportate all’agevolazione:

Investimenti sulla stampa

È stato eliminato il requisito dell’approccio incrementale.

La base di calcolo del credito d’imposta si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2021.

Misura del credito

è pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

È stato eliminato il requisito dell’approccio incrementale.

La base di calcolo del credito d’imposta si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2021.

Misura del credito

il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

Soggetti beneficiari

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare apposita domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In particolare, i soggetti interessati devono presentare:

  • la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta (serve come prenotazione) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

  • deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta (serve come “prenotazione”);
  • contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.

dal 1° al 31 marzo di ciascun anno

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

Serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.

Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo

Quindi, dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibili tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica, e con Entratel e Fisconline.

Nel riquadro dati degli investimenti e del credito richiesto andranno compilati i campi seguenti:

colonna 2

l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulla stampa;
colonna 6

l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;

colonna 7

l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

NOTA BENE – La colonna 3 non va compilata. Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web. Per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.

ATTENZIONE! – Se è barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, l’ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Se viene indicato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012;
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

INFORMA – Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario. Per confermare la prenotazione effettuata, dal 1° al 31 gennaio 2022, andrà inviata la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, che attesta l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse.

La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica

Successivamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive verrà stilato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione e il credito d’imposta effettivamente spettante.

Indicazione del credito

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

Utilizzo del credito

 Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, che:

  • può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6900” istituito con Risoluzione n. 41/E/2019.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 il credito d’imposta può essere fruito con le stesse modalità su esposte a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

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